TAR Basilicata, Potenza, I, 11 gennaio 2024, n. 34

Sport – Manifestazioni sportive – Divieto di accesso –  D.A.S.P.O. – Condizioni e presupposti – Fattispecie – Testo integrale della sentenza

E’ legittimo il provvedimento del questore che vieta al tifoso di una squadra di calcio l’accesso a manifestazioni sportive (D.A.S.P.O.) per cinque anni consecutivi. Infatti, l’art. 6, legge n. 401/1989,  prevede, il D.A.S.P.O. per le persone, che hanno tenuto una condotta di minaccia o di intimidazione (comma 1, lett. b) e che il D.A.S.P.O. non può avere una durata inferiore ad 1 anno e superiore a 5 anni (comma 5), con la puntualizzazione che, in caso di condotta di gruppo, la durata non può essere inferiore a 3 anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione; inoltre, l’art. 6-bis della stessa legge n. 401/1989 punisce le persone che superano la recinzione di impianti sportivi. Nella fattispecie, il tifoso oggetto del provvedimento di D.A.S.P.O.  aveva superato la recinzione di un campo di calcio capeggiando un gruppo di persone.

Pubblicato il 11/01/2025

  1. 00034/2025 REG.PROV.COLL.
  2. 00557/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Spadafora, PEC alessio.spadafora@arubapec.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Potenza, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

per l’annullamento

del provvedimento dell’8.10.2024 (notificato l’11.10.2024), con la quale il Questore di Potenza ha disposto, ai sensi dell’art. 6 L. n. 401/1989, che il sig. -OMISSIS- non può accedere, per 3 anni decorrenti dalla notifica (cioè fino al 10.10.2027), “a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento di incontri di calcio cui partecipano le rappresentative nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C, Dilettanti, per i campionati regionali della Basilicata e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e del Comitato regionale della Basilicata, incontri di calcio di squadre di club nazionali di Champions League, Europa League e Conference League”, con estensione del “divieto di accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni e comunque di non avvinarsi o dirigersi verso i predetti luoghi entro un raggio di 500 m., se già presente, allontanarsi immediatamente”;

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

In data 7.5.2024 si svolgeva presso lo stadio di -OMISSIS- l’incontro di calcio -OMISSIS–Crotone, valevole per i playoff del campionato di Serie C, Girone C, terminato con il risultato di 2 a 0 in favore del -OMISSIS-, durante il quale il personale della Polizia di Stato, di servizio allo stadio, aveva accertato che:

1) un gruppo di tifosi del Crotone, tra cui il sig. -OMISSIS-, “alcuni dei quali con il volto travisato, taluni brandendo oggetti ad offendere, si sono arrampicati sulla recinzione perimetrale dell’impianto sportivo, oltrepassando la rete di contenimento, posizionandosi con le gambe a penzoloni rivolte verso l’interno del prato sportivo, contestando e minacciando con veemenza i giocatori della loro squadra per via dello scarso rendimento di gioco, hanno iniziato ad inveire con i calciatori, lamentando il loro scarso impegno, accusandoli di non essere degni di indossare la maglia del Crotone”, urlando le parole: “andate via”; “andate a casa”; e “non tornate a Crotone”;

2) tale azione intimidatoria era “proseguita con la pretesa che i giocatori lasciassero per terra le maglie indossate in segno di sottomissione” ed i calciatori del Crotone “dopo alcune titubanze, visibilmente intimoriti per le conseguenze che la contestazione poteva assumere, si sono tolti le magliette lasciandole a terra in prossimità della linea di bordocampo, rientrando successivamente negli spogliatoi”;

3) più precisamente il sig. -OMISSIS- “ha aizzato gli altri tifosi del Crotone, utilizzando il megafono in suo possesso, mentre era assiepato insieme ad altri sulla recinzione, così da costringere con minacce e intimidazioni ad abbandonare sul campo le maglie dei calciatori della loro squadra, impauriti per quanto stava accedendo”;

4) il sig. -OMISSIS- “è stato identificato, grazie all’ausilio delle immagini e dei filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti nell’impianto” (vedi pure i fotogrammi, estrapolati dal materiale video della Polizia Scientifica di Potenza, contenuti nel rapporto, redatto dalla DIGOS il 2.8.2024, tra cui i fotogrammi nn. 31 e 32, che ritraggono il ricorrente, mentre aizza gli altri tifosi del Crotone ed urla con un megafono in direzione dei calciatori del Crotone).

Pertanto, dopo la comunicazione di avvio del procedimento del 10.9.2024, con provvedimento dell’8.10.2024 (notificato l’11.10.2024) il Questore di Potenza, ritenendo che con il suddetto comportamento il sig. -OMISSIS- aveva posto in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica e che per il futuro avrebbe potuto provocare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi, in cui si svolgono manifestazioni sportive e nelle aree interessate alla sosta ed al transito dei tifosi, e tenendo conto della necessità di salvaguardare il regolare svolgimento delle competizioni sportive che si attuano in luogo pubblico o aperto al pubblico e di contrastare il verificarsi di episodi di violenza in occasione di tali eventi, ai sensi dell’art. 6 L. n. 401/1989, ha disposto nei suoi confronti il divieto, di accedere, per 3 anni decorrenti dalla notifica (cioè fino al 10.10.2027), “a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento di incontri di calcio cui partecipano le rappresentative nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C, Dilettanti, per i campionati regionali della Basilicata e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e del Comitato regionale della Basilicata, incontri di calcio di squadre di club nazionali di Champions League, Europa League e Conference League”, con estensione del “divieto di accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni” (al riguardo è stata richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5129 del 14.9.2011, nella parte in cui statuisce che “si intendono tutte le strade, vie o piazze limitrofe all’impianto sportivo, quelle utilizzate per portarsi dai parcheggi agli impianti sportivi, i parcheggi stessi normalmente utilizzati nei giorni in cui si svolgono le manifestazioni calcistiche, tutti gli spazi indicati nelle Ordinanze dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che vengono per ogni incontro di calcio adeguatamente pubblicizzati da apposita cartellonistica nelle zone che riguardano la partenza, l’arrivo e la sosta di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni, nonché agli esercizi pubblici che esistono nei pressi degli impianti sportivi e che abitualmente sono frequentati prima, durate e dopo gli incontri di calcio”) “e comunque di non avvinarsi o dirigersi verso i predetti luoghi entro un raggio di 500 m., se già presente, allontanarsi immediatamente”, motivando la determinazione di 3 anni con la circostanza che il sig. -OMISSIS- con l’utilizzo del megafono aveva assunto la “direzione dell’iniziativa” ed evidenziando anche che il -OMISSIS- era già stato sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, inquadrandolo tra le persone socialmente pericolose.

Il sig. -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 6.12.2024 e depositato il 20.12.2024, ha impugnato il predetto provvedimento dell’8.10.2024, deducendo:

1) e 2) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto e/o inesistenza dei presupposti e travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, in quanto: A) non si comprende come le frasi “andate via”, “andate a casa” e “non tornate a Crotone” possano aver intimorito i calciatori, i quali ben avrebbero potuto rientrare negli spogliatoi, senza togliersi le maglie, ed evitare l’ammenda di € 500,00, inflitta dal Giudice Sportivo il 3.6.2024 (al riguardo il ricorrente evidenzia che con il predetto provvedimento del 3.6.2024 il Giudice Sportivo aveva sanzionato anche un dirigente della squadra del Crotone con l’inibizione a svolgere ogni attività all’interno della Federazione Italiana del Gioco del Calcio fino all’1.7.2024, il quale, però, con dichiarazione del 2.12.2024, allegata al ricorso aveva precisato che i calciatori, dopo essersi consultati, avevano acconsentito alla richiesta, di lasciare le maglie sul terreno di gioco, e che due calciatori del Crotone avevano pure stretto la mano ai tifosi, scusandosi per la prestazione); B) non era stata indicata una condotta individuale e specifica del ricorrente, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico; C) non erano state spiegate le ragioni, per le quali la contestazione del ricorrente, arrampicatosi alla rete, potesse in concreto turbare il regolare svolgimento delle future manifestazioni sportive;

3) la violazione dell’art. 6, comma 1, L. n. 401/1989 per l’omessa specifica indicazione dei luoghi nei quali è vietato l’accesso;

4) l’eccesso di potere per difetto di motivazione con riferimento alla determinazione di 3 anni del DASPO, in quanto dall’utilizzo del megafono non può desumersi che il ricorrente sia stato il promotore di quanto accaduto e/o che abbia assunto la direzione della condotta contestata.

Il Ministero dell’Interno e la Questura di Potenza si sono costituite in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Nella Camera di Consiglio dell’8.1.2025 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato.

Risultano infondate tutte le censure del primo e del secondo motivo di impugnazione, in quanto:

-come precisato nel provvedimento impugnato, il ricorrente si è arrampicato sulla recinzione, che delimita l’accesso al terreno di gioco, e, utilizzando il megafono, ha aizzato i tifosi del Crotone, a costringere con minacce e intimidazioni i calciatori del Crotone ad abbandonare sul campo le maglie, per evitare future ripercussioni;

-tale comportamento rientra nell’ambito oggettivo dell’art. 6 L. n. 401/1989, il quale prevede: A) al comma 1, lett. b), il DASPO per le persone, che hanno tenuto una condotta di minaccia o di intimidazione; B) ed al comma 5, che il DASPO non può avere una durata inferiore ad 1 anno e superiore a 5 anni, con la puntualizzazione che, “in caso di condotta di gruppo, la durata non può essere inferiore a 3 anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione”; C) inoltre, l’art. 6 bis della stessa L. n. 401/1989 punisce le persone che superano la recinzione;

-per una fattispecie analoga, cfr. ex multis la condivisibile e abbastanza recente Sentenza della I^ Sezione del TAR Milano n. 1428 del 9.6.2023, con la quale è stato statuito che il comportamento, di posizionarsi a cavalcioni sulla recinzione di rivolgersi ai calciatori con minacce ed intimidazioni, costringendoli a spogliarsi delle maglie costituisce “un fatto oggettivamente grave, idoneo a creare turbative per l’odine pubblico”, che “integra il presupposto per l’emissione della misura del DASPO di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 6 L. n. 401/1989”, specificando che: 1) anche una condotta penalmente non rilevante è “idonea a creare quei pericoli per l’ordine pubblico negli impianti sportivi, che il DASPO si prefigge di reprimere il più possibile”, richiamando la Sentenza TAR Veneto Sez. I n. 217 del 22.2.2017; 2) “è sufficiente che i soggetti, colpiti dal DASPO, non diano sufficiente affidamento, di tenere una condotta non violenta”; 3) il DASPO “può essere legittimamente disposto anche nel caso in cui si riscontri un pericolo per l’ordine pubblico, causato da semplici condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme o di pericolo”, richiamando le Sentenze TAR Toscana Sez. II n. 1598 dell’8.11.2016 e TAR L’Aquila n. 60 dell’11.2.2016, cioè “quei comportamenti che, pur essendo in astratto innocui, risultano potenzialmente idonei, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, con esiti imprevedibili”, richiamando la Sentenza C.d.S. Sez. VI n. 9074 del 16.12.2010; 4) inoltre, anche se l’art. 6 bis, comma 2, della stessa L. n. 401/1989 punisce le persone che superano la recinzione, che delimita il terreno di gioco, cioè il completo scavalcamento di tale recinzione, va rilevato che gli spettatori di una partita di calcio devono assistere all’evento sportivo seduti o al massimo in piedi sulle gradinate e non arrampicarsi sulla predetta recinzione;

Risulta infondato anche il terzo motivo, relativo all’omessa specificazione dei luoghi, ai quali il ricorrente non può accedere nel periodo di tempo in cui si svolgono le partite di calcio, in quanto tali luoghi sono facilmente identificabili, tenuto conto dei siti, in cui si trovano gli stadi e le strade esterne al centro abitato, che devono percorrere i tifosi della squadra ospite, per raggiungere tali impianti sportivi (sul punto cfr. ex multis cfr. TAR Basilicata Sentenze nn. 811, 812 e 813 del 28.12.2020, n. 452 dell’1.6.2019, n. 251 del 15.3.2016 e n. 301 del 13.6.2015), anche perché il provvedimento di DASPO non può contenere un’impossibile elencazione di tutti i suddetti luoghi.

Parimenti infondato è il quarto motivo, in quanto deve ritenersi congrua la determinazione di 3 anni del DASPO, tenuto conto dell’art. 6, comma 5, L. n. 401/1989, nella parte in prevede la durata minima di 1 anno e massima di 5 anni del DASPO, con la puntualizzazione che, “in caso di condotta di gruppo, la durata non può essere inferiore a 3 anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione”, e delle circostanze che il personale della Polizia di Stato, di servizio il 7.5.2024 nello stadio di -OMISSIS-, aveva accertato che il ricorrente si è arrampicato sulla recinzione, che delimita l’accesso al terreno di gioco, e, utilizzando il megafono, ha aizzato i tifosi del Crotone, a costringere con minacce e intimidazioni i calciatori del Crotone ad abbandonare sul campo le maglie, per evitare future ripercussioni, e che il ricorrente era stato ritenuto una persona socialmente pericolosa, per essere già stato sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale (per fattispecie analoghe, cfr. C.d.S. Sez. III Sent. n. 4033 del 24.6.2020 e TAR Milano Sez. I Sent. n. 229 del 4.2.2019).

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente Amministrazione statale, delle spese di giudizio, che vengono la liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento).

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento del nome e cognome del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Primo Referendario