Corte di Cassazione penale, sez. I, 14 febbraio 2025, n.6226

Reato di atti persecutori – Art. 612-bis, c.p. – Pluralità di soggetti – Fattispecie

Nel reato di atti persecutori ex art. 612-bis, c.p. (si configura anche solo in presenza di due sole minacce, molestie e lesioni)  sussiste il concorso di più persone qualora il comune movente, pur estraneo alla nozione di dolo, pone in evidenza il nesso tra reiterati e plurimi atti persecutori da intendersi come volontà di concorrere nel reato. Nella fattispecie, si trattava del reato di stalking con l’aggravante di cui all’art. 416-bis, c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), il persecutore agiva contro l’ex compagna e la famiglia di lei, costringendole a mutare le abitudini di vita, unitamente a un gruppo di persone altamente pericolose.