TAR Lazio, Roma, Sez. II- stralcio, 14 febbraio 2025, n. 3344

Edilizia e urbanistica – Pertinenza urbanistica – Individuazione – Piscina – Permesso di costruire – Necessità – Fattispecie

La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato riconduce la natura pertinenziale di un manufatto ad opere di minimo impatto sotto il profilo urbanistico chiarendo come la qualifica di pertinenza urbanistica non sia riconducibile a quella civilistica (come definita dall’art. 817 c.c.), sicché, ai fini della pertinenza urbanistica, non si deve considerare solo il rapporto funzionale di accessorietà con la cosa principale, ma si devono valutare le caratteristiche dell’opera in sé sotto il profilo dell’autonomo impatto urbanistico sul territorio. La nozione di pertinenza urbanistica è, dunque, riferibile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, con la conseguenza che il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche quando trattandosi di opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, sia privo di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 13 gennaio 2020, n. 309; Sezione II, 22 luglio 2019, n. 5130). Pertanto, la costruzione di una piscina richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire da parte del Comune. Nella fattispecie, la piscina aveva le seguenti dimensioni di circa ml 7,5 x 4,2 e pavimentazione in pietra, apparentemente calcarea.