Atto amministrativo – Divieto di porto d’armi – Attività di bracconaggio – Legittimità
Il bracconaggio e la caccia di frodo, risolvendosi nel deliberato uso delle armi per attività venatorie proibite, sono contegni di per sé sufficienti a denotare una personalità incline all’abuso delle armi sui quali può validamente fondarsi il giudizio prognostico sfavorevole dell’Amministrazione circa l’inaffidabilità dell’interessato senza necessità di ulteriori indagini fatti che legittimano l’adozione del divieto prefettizio a detenere armi e munizioni.