Contrabbando di tabacchi lavorati – Tabacchi lavorati esteri – Detenzione a scopo di vendita – Quantità inferiore a quindici chilogrammi – Rilevanza penale – Esclusione
Come conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, la detenzione a scopo di vendita di tabacchi lavorati esteri nella quantità inferiore a quindici chilogrammi non costituisce più una condotta di rilevanza penale in quanto viene sanzionata esclusivamente come illecito amministrativo a meno che non ricorra la circostanza aggravante di cui all’art. 85, d.lgs. n. 141 del 2024 (circostanti aggravanti del reato di contrabbando).