Corte di Cassazione, sez. I, 5 marzo 2025, n. 5839

Famiglia – Pensione di reversibilità – Coniuge divorziato – Modalità di calcolo – Assegno divorzile – Valutazione – Necessità – Fattispecie

Per calcolare la pensione di reversibilità spettante all’ex coniuge divorziato si deve fare riferimento anche all’importo relativo all’assegno divorzile in modo da garantire la finalità solidaristica svolta dalla quota di pensione reversibile ovvero assicurare il sostegno economico al coniuge restato in vita. Pertanto, qualora il soggetto deceduto (ex marito) abbia contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio, alla seconda moglie in vita spetta la pensione di reversibilità, avendone tutti i requisiti di legge, tenendo nella giusta dimensione la durata dei due matrimoni.