Maltrattamenti in famiglia – Condotte violente e vessatorie – Poste in essere vicendevolmente – Configurabilità del reato
Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è configurabile anche qualora le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno vicendevole gli uni degli altri. Difatti, la menzionata norma penale, non prevedendo spazi di impunità in relazione a forme improprie di autotutela, non consente alcuna compensazione fra condotte penalmente rilevanti poste in essere reciprocamente all’interno del nucleo familiare (Corte di Cassazione penale, sez. I, 10 aprile 2024, n. 19769). Inoltre, le eventuali reazioni della persona offesa non escludono il regime di vita vessatorio, e dunque la serialità dei maltrattamenti, richiesta ai fini del perfezionamento del reato. Proprio dall’abitualità delle vessazioni deriva lo stato di sofferenza psicofisica cui il soggetto passivo è naturalmente esposto, in quanto legato all’aggressore dal vincolo (familiare o parafamiliare) implicante tutta una serie di legami effettivi, economici e di solidarietà difficilmente rescindibili.