Giudizio civile – Amministratore di sostegno – Nomina – Esercizio della prostituzione, uso di alcool e/o di sostanze stupefacenti – Rilevanza
Qualora la persona affetta da disturbi psico-fisici non sia in grado di gestire in maniera adeguata i propri interessi il giudice tutelare del luogo in cui questa ha residenza o domicilio può nominare un amministratore di sostegno ex art 404 c.c. con lo scopo non tanto di sanzionare la persona o di limitarne le libertà, ma di garantirle una organizzazione di vita connotata da benessere morale e materiale. La predetta nomina può essere disposta anche in presenza dell’esercizio della prostituzione e dell’uso di alcool e/o sostanze stupefacenti che spesso connotano la vita di soggetti affetti da gravi disturbi a livello psichiatrico.