Corte di Cassazione penale, sez. VI, 14 marzo 2025, n. 10397

Famiglia – Assegno divorzile – Omesso versamento – Rilevanza penale – Condizioni e presupposti

Premesso che l’art. 570-bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio), ha la finalità di salvaguardare i soggetti più deboli assorbendo le disposizioni in tema di disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio e quella con oggetto la separazione dei coniugi e l’affidamento condiviso dei figli, per configurare il reato di cui al citato art. 570-bis c.p. deve sussistere il mancato versamento dell’assegno divorzile nella misura fissata in sede civile prolungato nel tempo e tale da incidere in maniera significativa  sui mezzi che l’ex coniuge è chiamato a corrispondere. Pertanto, il giudice di merito è chiamato a verificare le seguenti informazioni relative all’ex coniuge: a) l’importo delle prestazioni posto a suo carico a titolo di assegno divorzile; b) la disponibilità economico-finanziaria; c) la celerità nel procurarsi potenziali fonti di reddito; d) i costi per le proprie ordinarie esigenze di vita (vitto, alloggio, spese per lo svolgimento della propria attività lavorativa); e) il contesto economico-sociale di appartenenza.  Resta sempre salva la possibilità per l’imputato (l’ex coniuge inadempiente) di provare in giudizio l’impossibilità materiale ad adempiere all’obbligazione imposta in sede di divorzio dal giudice civile.