TAR Lazio, Roma, sezione V- bis, 27 giugno 2025, n. 12775

Straniero – Cittadinanza italiana – Per naturalizzazione – Concessione – Condizioni e presupposti

 

In merito alla “durata” e alla “continuità” della permanenza dell’istante nel territorio della Repubblica italiana quale requisito essenziale ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, si ritiene utile richiamare i principi al riguardo enucleati dalla giurisprudenza. In primo luogo, la norma, laddove prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero che risieda legalmente nel territorio della Repubblica “da almeno” dieci anni, deve essere intesa nel senso che il decennio della residenza è requisito di fatto che deve perdurare anche dopo la maturazione del decennio sino, dunque, al momento del giuramento. In secondo luogo, la “durata” della permanenza sul suolo nazionale rileva nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana quale indice di un legame tra lo straniero e il territorio del Paese ospitante. È proprio tale legame a costituire il presupposto e la ragione della naturalizzazione. Pertanto, alla luce della ratio così individuata, ai fini della concessione della cittadinanza, non assume rilievo il tempo trascorso dallo straniero sul nostro territorio in posizione di mera “residenza abituale”, ma solo quello in “posizione di legalità” risultante dalle specifiche documentazioni anagrafiche, in quanto “indicativo della piena integrazione nel tessuto nazionale da parte dell’aspirante cittadino” (Consiglio di Stato, sez. I, parere 30 novembre 1992 n. 2482; TAR Lazio, Roma,  Sezione Quinta Stralcio, 2 dicembre 2024, n. 21587).