Militare – Promozione al grado superiore – Indennità di trasferimento – Condizioni e presupposti
Non spetta l’indennità allorché il passaggio al grado superiore, a cui consegue il trasferimento, discenda dal superamento di un concorso pubblico, con il conferimento di posti di ruolo non rientranti nella quota riservata al personale militare. In tali casi, infatti, ai fini di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001, il superamento del concorso determina la novazione del rapporto di impiego e la successiva assegnazione di sede va qualificata propriamente come prima assegnazione, ai sensi dell’art. 976, comma 1, c. m., e non come trasferimento d’autorità (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2016; Consiglio di Stato, sez. II, n. 6567/2023). Viceversa, l’indennità deve essere riconosciuta nel caso in cui il trasferimento discenda dal superamento di un corso o concorso riservato o parzialmente riservato al personale militare (in quest’ultimo caso, a condizione che il posto in ruolo conseguito appartenga alla quota di riserva), non potendosi ravvisare, sempre ai fini di interesse, una soluzione di continuità tra il precedente e il nuovo servizio (Consiglio di Stato, sez. II, n. 3968/2025, Consiglio di Stato, sez. II, n. 10534/2023).