Corte di Cassazione, sez. III, 23 marzo 2026, n. 6949

Giudizio civile – Consulente tecnico di parte – Compenso – Liquidazione d’ufficio – Legittimità

Le spese per la consulenza tecnica di parte vanno liquidate d’ufficio anche in assenza di specifica richiesta o di nota spese documentata rientrando nel perimetro delle spese processuali (art. 91 c. p. c.)  in quanto tali assimilabili alle spese per gli onorari dell’avvocato difensore.