Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere 10 marzo 2026, n. 558

Istruzione pubblica – Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML) – Disciplina organica – Schema di regolamento – Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 marzo 2026

 

NUMERO AFFARE 01200/2025

OGGETTO:

Ministero dell’Università e della ricerca.

 

schema di regolamento recante “Riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127”.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione s.i.p. in data 9 dicembre 2025, con la quale il Ministero dell’Università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio n. 1533 del 31 dicembre 2025;

Vista la nota prot. n. 405 in data 3 marzo 2026, con la quale il Ministero dell’Università e della ricerca ha trasmesso un nuovo schema di decreto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori Giovanni Grasso e Carla Ciuffetti;

 

Premesso:

La richiesta di parere.

1.- Con nota s.i.p., acquisita in data 10 dicembre 2025, il capo dell’ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere, uno schema di regolamento recante “riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127”, accompagnato dalla documentazione a corredo.

Con parere interlocutorio n. 1533 del 31 dicembre 2025, la Sezione:

  1. a) evidenziava, per un verso, l’opportunità di un “intervento di razionalizzazione sistematica”, relativamente alle “categorie giuridiche utilizzate in relazione ai diversi oggetti di regolazione”, nella direzione di una “esplicita disciplina”(anzitutto) del procedimento di“riconoscimento delle Scuole”, distinto da quella dell’”accreditamento” (ovvero, con varia possibile configurazione, di “abilitazione”) delle sedi, dei corsi e dei master;
  2. b) rimarcava, per altro verso, il tratto per più rispetti non esaustivo e non autoapplicativodella disciplina introdotta, in ragione del rinvio a successivi decreti ministeriali, di incerta qualificazione, e a (plurime e disomogenee) linee guida, per la cui adozione non erano, per giunta, cadenzati e definiti termini certi, con il rischio di una temporanea ed indefinita inoperatività della disciplina regolamentare;
  3. c) invitava, per tal via, l’Amministrazione, ad integrare la relazione illustrativa, dando conto delle scelte effettuate in relazione ai profili evidenziati, oppure a trasmettere un nuovo testo dello schema di regolamento alla luce delle osservazioni esposte, con riserva di formulare eventualmente ulteriori osservazioni in relazione ai singoli articoli.

2.- Con nota prot. n. 405 in data 3 marzo 2026, il capo dell’ufficio legislativo del Ministero ha trasmesso, facendo seguito all’interlocuzione, un nuovo schema di decreto, corredato: a) della relazione al Ministro, munita della pedissequa autorizzazione ad una nuova richiesta di parere; b) delle relazioni di accompagnamento, sia illustrativa che tecnica; c) della attestazione di esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione, vista dal capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consigli dei ministri; d) dall’analisi tecnico-normativa.

Quadro normativo ed obiettivo dell’intervento.

3.- Come già osservato con il parere interlocutorio, lo schema di regolamento, quale risultante dalla sua complessiva riformulazione, si propone di dettare la nuova “disciplina organica” delle “Scuole superiori per mediatori linguistici” (SSML), nell’ambito della cornice normativa dettata dalla legge 11 ottobre 1986, n. 697, già oggetto di attuazione con il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, successivamente modificato dal decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59.

La legge 11 ottobre 1986, n. 697, che reca la “Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori”, prevede che i diplomi rilasciati dalle “Scuole superiori per interpreti e traduttori”, gestite da enti pubblici o privati, siano “riconosciuti” a fini professionali e giuridici, purché “la denominazione di detti diplomi e l’ordinamento didattico di tali Scuole siano corrispondenti a quelli esistenti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale” (articolo 1 comma 1).

L’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 ha, di seguito, attribuito al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (oggi Ministro dell’università e della ricerca) la potestà di disciplinare, con propri decreti e in coerenza con la revisione degli ordinamenti degli studi universitari, il riconoscimento delle scuole, l’attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli.

Il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 ha disciplinato le Scuole, ridenominate “Scuole superiori per mediatori linguistici” (SSML), prevedendone un procedimento di riconoscimento che le abilita “ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale e a rilasciare i relativi diplomi equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università” (classe “Scienze della mediazione linguistica”). Lo statuto delle scuole così riconosciute “ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle scuole stesse, prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica”, tra cui un Comitato tecnico scientifico con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti.

All’esito della successiva revisione della disciplina dei criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari, operata con il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – il quale ha, in particolare, ridefinito le classi di laurea, tra cui la classe L-12 “Scienze della mediazione linguistica” – con il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59 si è provveduto, di conserva, a modificare ed integrare il regolamento di cui al decreto n. 38 del 2002, segnatamente introducendo la possibilità, per le SSML riconosciute da almeno sei anni, previa procedura di accreditamento ministeriale, di attivare, oltre ai corsi triennali di primo ciclo, anche corsi biennali di secondo ciclo, finalizzati a fornire competenze avanzate nell’interpretariato e nella traduzione specialistica. I titoli rilasciati sono dichiarati equipollenti – peraltro “ai soli fini professionali e concorsuali”, e quindi senza idoneità alla ammissione a corsi universitari per l’accesso ai quali è richiesta la laurea specialistica o magistrale – alle lauree magistrali della classe LM-94 “Traduzione specialistica e interpretariato”.

Da ultimo, i decreti ministeriali n. 1648 e n. 1649 del 19 dicembre 2023 hanno ulteriormente modificato il quadro normativo, per adeguare le classi di concorso all’avanzamento e alle esigenze del sistema universitario, in attuazione della strategia di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche ridefinendo la classe di laurea “L-12 Mediazione linguistica” nonché la classe di laurea magistrale “LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato”.

4.- In tale complessivo contesto normativo, lo schema in esame muove dalla avvertita e duplice necessità:

  1. a) per un verso, sul piano sostanziale, di aggiornare la normativa vigente, in un’ottica di avvicinamento delle SSML al “sistema universitario”, del quale – pur in mancanza di una definizione normativa dello stesso – dette Scuole fanno parte “nei limiti e ai fini consentiti dalla legislazione”, trattandosi (come rimarcato dal Consiglio di Stato nel parere n. 47 del 2019) di “istituzioni attraverso le quali si conseguono titoli equipollenti, che in quanto tali ‘entrano’, appunto, nel sistema universitario”;
  2. b) per altro verso, sul piano formale, di ricomporre ed unificare, in un regolamento unico, la disciplina dettata dai due decreti attualmente vigenti (d.m. 10 gennaio 2002, n. 38, e d.m. 3 maggio 2018, n. 59); ciò in accoglimento della sollecitazione rinveniente dal parere della Sezione 7 marzo 2018, n. 565, con l’obiettivo di rendere più organica la disciplina che reca alcune innovazioni tra cui un sistema di accreditamento, affidato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e al Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

Gli adempimenti procedimentali.

5.- Osserva la Sezione che il nuovo schema di testo, con il quale il Ministero richiedente ha inteso assecondare le sollecitazioni formulate con il parere interlocutorio, è stato trasmesso in formato .doc, privo della c.d. bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Nondimeno, la lettera di trasmissione si premura di dare atto della avvenuta trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze per il relativo seguito provvedimentale: sicché appare sufficiente, pur trattandosi di adempimento formale non eludibile (cfr. il parere n. 1485 del 24 dicembre 2025), raccomandare la relativa acquisizione prima della definitiva adozione del decreto.

6.- Lo schema di decreto è corredato del parere del Consiglio universitario nazionale, che è ancora quello a suo tempo formulato sull’originario testo normativo (acquisito il 13 giugno 2025 e valutato nell’adunanza del 25 giugno 2025).

Sul punto si deve ritenere che, essendo stato il decreto complessivamente e significativamente rielaborato, avrebbe dovuto essere a rigore richiesto, in sede di riedizione istruttoria e per ragioni di simmetria formale, un nuovo parere. Vero è, peraltro, che – essendo, come diffusamente chiarito, base legale dell’intervento l’articolo 17, comma 96, lettera a) della legge n. 127 del 1997 – non sembra che il parere del CUN integrasse, in realtà, adempimento procedimentale necessario, dovendo lo stesso dovesse essere “sentito”, in base all’articolo 1, comma 1 della legge n. 697 del 1986, ai soli fini della approvazione degli “ordinamenti didattici”, come in effetti previsto, nel corpo della disciplina regolamentare elaborata, dagli articoli 3 e 11 dello schema di testo.

In ogni caso – di là dal rilievo che della relativa elisione non viene dato conto nelle relazioni di accompagnamento – nel (nuovo) Preambolo non appare corretto lasciare il riferimento al primo parere, da ritenersi superato.

7.- L’esenzione dell’AIR, formalmente attestata in relazione al primo schema di testo, risulta senz’altro idonea, trattandosi di valutazione operante ex ante (cfr. il parere n. 1485 del 24 dicembre 2025).

8.- Rientrando il provvedimento tra gli “atti normativi a rilevanza esterna” per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti – esso deve essere sottoposto, all’esito della adozione, al visto e alla registrazione della Corte dei conti (cfr., altresì, l’articolo 17, comma 4 della legge n. 400 del 1988).

Del relativo adempimento va, di conserva, data evidenza nel Preambolo e menzione nell’explicit dello schema (cfr., ex multis, il parere n. 1532 del 31 dicembre 2025).

9.- Trattandosi di regolamento ministeriale, la corretta formula di approvazione non è l’anodino “decreta”, ma: “adotta il seguente regolamento” (cfr. articolo 17, comma 4 legge n. 400 del 1988 citata).

Osservazioni sull’articolato

10.- La rubrica dell’articolo 1 è stata riformulata assecondando il rilievo del parere interlocutorio, relativamente alla sostituzione del riferimento all’”ambito di applicazione” con quello all’”oggetto”. Il comma 1 distingue ora, con sufficiente chiarezza, la disciplina del “riconoscimento” (riferito alle Scuole) e quella dell’”accreditamento” (che concerne sedi e corsi), cui si aggiunge il riferimento alle “modalità di attivazione” dei corsi ed al “rilascio” e alla “valutazione” dei titoli. Peraltro, il (perdurante) riferimento alle “Scuole per interpreti e traduttori” (all’evidenza indotto dal puntuale richiamo alla legge n. 697 del 1986) non risulta più congruo, essendo state le Scuole ridenominate già con il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 (cfr., infatti, il comma 2 e, quindi, la lettera e) delle definizioni di cui al comma 3 dell’articolo in esame.

Si suggerisce, inoltre, di integrare il testo con il riferimento (insieme ai “criteri” ed alle “procedure”, anche) ai “requisiti”, con più puntuale e comprensiva adesione al contenuto del regolamento (cfr. infatti l’articolo 2 dello schema).

Sotto un profilo di drafting, la formula “a ciò connesse e conseguenti” (riferita alle procedure) è, per quanto sia già contenuta nel regolamento vigente, alquanto inappropriata: sicché appare preferibile, con l’integrazione suggerita, sostituirla con l’inciso: “definendone i requisiti, i criteri e le procedure”. In ogni caso, ove si preferisca l’attuale formulazione, è opportuno sostituire “connesse” con “connessi”, con l’accordo al maschile neutro (sempreché si intenda riferire i due aggettivi anche ai “criteri”, oltre che alle “procedure”).

All’articolo 1, comma 2, nel primo periodo, occorre sopprimere le parole “e accreditate”, posto che le Scuole, nella corretta terminologia della nuova formulazione, sono oggetto solo di riconoscimento, non di accreditamento; per lo stesso motivo, nel secondo periodo, occorre sostituire le parole “abbiano ottenuto il relativo accreditamento” con le parole “abbiano ottenuto l’accreditamento di un corso e di una sede”.

All’articolo 1, comma 3, relativamente alle “definizioni”, preferibile “ai fini” (del presente regolamento) piuttosto che “ai sensi”.

Alla lettera e) – e passim nell’intero corpo del testo – “Scuole Superiori per Mediatori Linguistici” va scritto preferibilmente con la sola maiuscola iniziale, anche per uniformità con le altre occorrenze (cfr., sul punto, le “regole e raccomandazioni” di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001). Il rilievo vale anche per altri casi (e.g., nello stesso comma alla lettera g): “Centro Regionale di Coordinamento” va scritto “Centro regionale di coordinamento”).

11.- Nella sua attuale versione, l’articolo 2 mira a superare le criticità della precedente formulazione, che si limitava a rimettere a future linee guida, di incerta qualificazione, la definizione degli stessi requisiti, per giunta riferiti all’accreditamento e non al riconoscimento).

Innanzitutto, nel nuovo testo, come già osservato, riconoscimento (della Scuola) ed accreditamento (delle sedi e dei corsi) sono correttamente tenuti distinti, ancorché se ne prefiguri la contestualità, alla stregua del c.d. modello duale, diffusamente illustrato nella relazione di accompagnamento.

Sul punto, va peraltro osservato che siffatta unitarietà non risulta sempre necessaria: il caso sarà quello della Scuola già riconosciuta (per sedi e corsi contestualmente accreditati) che richieda l’attivazione di nuovi corsi o l’apertura di nuove sedi (in tale direzione, cfr. infatti l’articolo 3, comma 12 dello schema, il quale tuttavia è incongruamente formulato perché si limita a disciplinare il caso dell’accreditamento di sedi decentrate, laddove si deve intendere pur sempre possibile l’attivazione di nuovi corsi presso la stessa sede centrale). Con ogni evidenza, in tal caso, non occorre un nuovo riconoscimento (della Scuola), ma solo un nuovo accreditamento (e cfr., infatti, la disciplina dei master, che è riferita, appunto, solo all’accreditamento).

Sotto distinto profilo, portata e ambito delle successive linee guida vengono congruamente ridimensionati, in ragione della attuale previsione dei requisiti.

Sotto un profilo di drafting, al comma 1, “proponente” va sostituito con “istante”, atteso che quella di riconoscimento non integra tecnicamente una proposta, ma una istanza: cfr. infatti, correttamente, l’articolo 1, comma 3 lettera f) dello schema. Alla lettera d), l’inciso “da parte del soggetto gestore” può essere espunto, in quanto ridondante. Ancora al comma 1, dopo la parola “triennale” aggiungere le seguenti: “e delle sedi” (queste ultime sono menzionate nella rubrica, ma non nel corpo dell’articolo). Al comma 1, lettera d), occorre prevedere un requisito diverso dagli ultimi tre esercizi per i nuovi soggetti gestori e le Scuole che chiedono il riconoscimento ex novo.

12.- All’articolo 3, nella rubrica si suggerisce di aggiungere, in fine, le parole “e delle sedi”.

Qui, e in tutto il corpo del testo, va evitato l’uso del verbo servile, a favore dell’indicativo deontico: non “devono presentare”, ma “presentano”; non “deve comprendere” ma “comprende”.

Al comma 1, secondo periodo, appare opportuno sostituire le parole “come delineati” con la parola “previsti”.

Tale comma, così come l’articolo 5, comma 7, menziona requisiti di onorabilità e professionalità che non sono oggetto di disciplina nello schema e non sono compresi nell’oggetto delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 3. Si suggerisce, pertanto, una individuazione puntuale, eventualmente con richiamo a discipline in ambiti o settori analoghi. In ogni caso, si nota: a) che, trattandosi di “requisito”, avrebbe dovuto essere previsto nel relativo elenco di cui all’articolo 2; b) che non è chiara la limitazione ai soli “legali rappresentanti”, dovendo verisimilmente essere inclusi quanto meno gli organi (di amministrazione e controllo) dei soggetti gestori.

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole “e di una o più sedi”.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola “ciclo” aggiungere le parole “e delle sedi”.

Ancora al comma 4, non appare evidente il motivo del riferimento alle “possibilità occupazionali del settore nell’ambito del bacino di utenza ove la Scuola andrà a operare” che adombra la territorializzazione della professionalità oggetto della disciplina in esame. In proposito, va considerato che non necessariamente (né soprattutto auspicabilmente) le possibilità occupazionali del settore riflettono il bacino di utenza in cui la Scuola intende operare: un tale bacino potrebbe rivelarsi angusto rispetto a più ampie possibilità occupazionali raggiungibili con la mobilità dei mediatori linguistici, così come angusto potrebbe rivelarsi il riferimento al territorio del contesto socio economico in relazione al quale il Comitato regionale di coordinamento è chiamato a valutare la coerenza degli obiettivi formativi.

Nel comma 5, primo periodo, è utilizzata la parola “proposte”, che non pare coerente con la formulazione dell’articolo 3, comma 1, che individua l’atto di attivazione del procedimento di riconoscimento e di accreditamento in un’istanza del soggetto gestore: perciò, occorre sostituire la parola “proposte” con la parola “istanze” (cfr. supra per analogo rilievo). Si valuti l’opportunità di semplificare il testo dello stesso periodo sopprimendo le parole “in ordine alle istanze presentate dalle Scuole”.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere in fine le parole “e delle sedi”. Nel terzo periodo sostituire, ancora, la parola “proposte” con la parola “istanze”. Nel quarto periodo, dopo la parola “scambio”, appare opportuno aggiungere la parola “reciproco”.

Al comma 7, si valuti l’opportunità di ricorrere a locuzioni in lingua italiana, considerato che il latino non costituisce materia di studio obbligatorio in tutta la scuola dell’obbligo. Va inoltre espunto l’equivoco aggettivo “ulteriori” (nella specie, si tratta di prima ed unica proroga).

Relativamente al procedimento di rivalutazione delle istanze, si suggerisce, altresì, di chiarire il soggetto che concede termini intermedi e il relativo procedimento.

In particolare, al comma 8, primo periodo, dopo le parole “è trasmesso” occorre aggiungere la parola “entro” e stabilire un numero di giorni a decorrere dal ricevimento del parere negativo del CUN o dell’ANVUR. Nello stesso periodo sostituire le parole “osservazioni” con le seguenti “per la formulazione di osservazioni”. Valutare l’opportunità dell’ultimo periodo.

In ogni caso, l’inciso che mira a tenere “fermi” i termini per il parere di ANVUR e CUN non sembra formulato in modo del tutto adeguato.

In effetti, dal prefigurato schema procedimentale risulta:

  1. a) che il parere dell’ANVUR e/o del CUN (dichiaratamente “vincolante” e, come tale, integrativo di determinazione in non consultiva, ma predecisoria) è, ove negativo,normativamente acquisito quale “preavviso di rigetto” dell’istanza (è, all’uopo, espressamente richiamato l’articolo 10-bisdella legge n. 241 del 1990);
  2. b) che, a fronte della formalizzazione di motivi ostativi, il soggetto istante si vede riconosciuto il diritto a formulare, nel termine perentoriodei successivi dieci giorni, osservazioni, finalizzate ad una “rivalutazione”);
  3. c) che perciò – logicamente prima che giuridicamente– in nessun modo la concessione di un termine per le osservazioni può incidere sul termine per il rilascio del parere, che si postula già reso, sicché risulta, in definitiva incongruo, tenere positivamente “fermi” termini ormai elassi (per inciso: mentre il comma 6 prefigura un ancoraggio alle “resa” del parere, il comma 7 lo riferisce alla sua “comunicazione”; alla “comunicazione” fa altresì riferimento il comma 8, ma qui al fine della decorrenza del successivo termine per le osservazioni del soggetto istante, in caso di parere negativo);
  4. d) del resto, è il comma 9 chiarisce che – quando fossero formulate osservazioni dal soggetto istante – competerebbe al Ministero (nel successivo termine di “20 giorni”, di cui è detto che possa operare per una sola volta, ma non si definisce la natura) sollecitare (quando siano ravvisati “elementi” utili ad una rideterminazione) un nuovoparere, che dovrà essere reso nel termine (successivo) di “30 giorni”.

Ciò detto, non risulta definito – e andrà, per tal via, risolto alla luce della disciplina generale dell’azione amministrativa e dei principi che la reggono – lo statuto dell’eventuale inerzia serbata dall’ANVUR o dal CUN sulla richiesta di parere.

Al comma 9, primo e secondo periodo, si prevede che solo il decreto che accoglie l’istanza di riconoscimento e di accreditamento sia motivato e non si menzionano, inoltre, le sedi delle Scuole. Poiché occorre che anche il provvedimento con cui l’istanza non è accolta sia motivato, si suggerisce di: a) sostituire il primo periodo con il seguente “Il provvedimento con cui sono accolte o rigettate le istanze di riconoscimento e di accreditamento dei corsi e delle sedi è motivato ed è adottato dal Ministro, acquisiti i pareri dell’ANVUR e del CUN, entro il 15 aprile precedente all’avvio dell’anno accademico”; b) sopprimere, conseguentemente, nel primo periodo, le parole “indica gli elementi posti alla base dell’uno e dell’altro”.

Al comma 10, in fine, occorre aggiungere le parole “e delle sedi”.

Al comma 11, primo periodo, si valuti l’opportunità di sostituire le parole “sia stato negato” con le parole “non sia stato concesso”.

Ancora al comma 11, nel secondo periodo, in mancanza di specifica esposizione nella relazione illustrativa, non appare chiara la ragione della limitazione ad “una sola volta” della facoltà di ripresentare una “nuova” istanza. In altri termini, mentre è chiara e ragionevole, in base alla prima parte della disposizione, la preclusione alla mera riproposizione della istanza, non supportata dai tratti di necessaria e documentata novità, non si decifra la preclusione, apparentemente definitiva, alla rinnovazione dell’istanza. Se si vuol dire che una seconda bocciatura precluderebbe per sempre una istanza di riconoscimento, la previsione sarebbe chiaramente illegittima, in quanto limitativa della libertà di impresa e di insegnamento per chi avesse, nel tempo, maturato i requisiti. Se, invece, si vuol semplicemente chiarire che l’istanza non può essere presentata nuovamente tel quel, la previsione è equivoca e, al postutto, inutile.

Il terzo periodo disciplina l’ipotesi di richiesta di accreditamento di “nuova sede decentrata”: si constata, come già osservato supra, che nello schema non è prevista la disciplina applicabile nel caso in cui il soggetto gestore intenda chiedere l’accreditamento di una nuova sede “centrale” o principale.

Al comma 12 occorre sostituire la parola “istituzioni” con la parola “Scuole”.

13.- Nell’articolo 4, come già osservato, va evitato l’uso del verbo servile (non “devono essere in grado di assicurare”, ma “assicurano” e simili).

Al comma 1, primo periodo, occorre sopprimere la parola “riconosciute” perché lo statuto non deve essere adottato dopo il riconoscimento della Scuola, dato che l’articolo 3, comma 1, prevede che esso debba accompagnare l’istanza di riconoscimento; va soppressa anche la parola “da”.

Al comma 2, lettera d): lo “studente” non può essere annoverato tra gli “esperti” che compongono il Nucleo di valutazione, ancorché sia legittima la previsione che ne debba far parte. Peraltro, trattandosi verisimilmente di un “rappresentante” degli studenti, potrebbe essere opportuno prefigurare, sia pure genericamente, le modalità della sua individuazione o elezione.

Al comma 3 si valuti la possibilità di prevedere che la revisione dei conti sia affidata ad un professionista.

14.- Nell’articolo 5, al comma 2, non è chiaro in che termini le verifiche “a campione” operate dal Ministero restino “a carico” delle scuole ispezionate.

Al comma 3, è equivoco il riferimento al “parere conforme” dell’ANVUR, relativamente alla procedura di revoca del riconoscimento. È lecito arguire, nel contesto, che si tratti di parere vincolante. Analogo rilievo per il comma 7, dove il riferimento al “parere favorevole” dovrebbe intendersi, appunto, al parere vincolante.

Al comma 4, sostituire le parole “apposita istanza” con le parole “istanza di subentro”.

Al comma 5, primo periodo, non appare congrua la previsione secondo cui “nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto che dispone la revoca stessa, la SSML deve comunque assicurare il completamento del corso agli studenti iscritti”; essa non è, altresì, coerente con la previsione nel terzo periodo di completare l’anno accademico in corso.

Al comma 6, desta perplessità la regionalizzazione della possibilità di trasferimento di sede, alla luce di quanto sopra esposto in tema di territorializzazione della professionalità. Una tale territorializzazione non è auspicabile nemmeno per il caso di “nuova sede decentrata” di cui all’articolo 3, comma 12.

15.- L’articolo 6 introduce il concetto di temporaneità dell’accreditamento che non è previsto negli articoli 2 e 3. Si ricorre (nel comma 2) alla locuzione “conseguimento dell’accreditamento periodico” che presuppone la presentazione di un’istanza che però non è espressamente prevista.

In effetti, la qualificazione dell’accreditamento come “periodico” trova verisimilmente giustificazione nella originaria distinzione, incongrua e correttamente superata, tra “accreditamento iniziale” ed “accreditamento periodico”. Con ogni evidenza, per contro, periodica è semmai, nel prefigurato contesto normativo, la verifica della (perdurante) sussistenza dei requisiti dell’accreditamento, con cadenza quinquennale. In definitiva, dovrebbe essere più chiaro scrivere: “L’accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale ed è [non “subordinato”, ma] “soggetto” [o “assoggettato”] alla verifica periodica dei requisiti etc.”.

Del resto, dal comma 3 risulta che l’accreditamento è soggetto, con la ridetta cadenza, a “conferma”, che postula, non trattandosi di “rinnovo”, una continuità nel rapporto che contraddice la figura di un accreditamento tecnicamente periodico: la figura di un “accreditamento periodico” suggerirebbe, in effetti, che la stessa istanza di accreditamento debba essere incongruamente periodicamente riproposta, laddove l’accreditamento dei corsi e delle sedi è, all’incontro, tenuto fermo (si “conferma”) al superamento della verifica del permanere dei requisiti.

16.- All’articolo 7, comma 3, primo periodo, si suggerisce di sostituire le parole “Per essere ammessi ai corsi di cui al comma 1 occorre essere in possesso di” con le seguenti “Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui al comma 1 occorre il conseguimento di”. Poiché il secondo periodo riguarda il contenuto del regolamento didattico, appare preferibile che esso sia collocato nell’articolo 11.

17.- All’articolo 9, comma 3 appare opportuno sostituire la locuzione “Per essere ammessi ai corsi di studio di secondo ciclo equipollenti alla classe delle Lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94), occorre essere in possesso” con la seguente “Ai fini dell’ammissione ai corsi di studio di secondo ciclo equipollenti alla classe delle Lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94), occorre il conseguimento”.

18.- All’articolo 10, l’indicazione dei docenti ai diversi fini ivi previsti è effettuata attraverso il ricorso a locuzioni di portata non omogenea, quali docente afferente alla struttura, personale docente strutturato e docenti dell’istituzione. Tale eterogeneità non trova un chiarimento nell’articolo 12 (“Docenza nei corsi”).

In particolare, al comma 3, terzo periodo, in mancanza di una specifica esposizione nella relazione illustrativa (che si riferisce a “docente qualificato”), occorre chiarire la portata della locuzione “docente afferente alla struttura”, considerato che il primo periodo stabilisce che il coordinatore è designato tra i docenti della scuola. L’esigenza di un analogo chiarimento si ravvisa anche alla locuzione “personale docente strutturato” di cui al comma 4, pure considerato che nel comma 5 si ricorre alla locuzione “docenti dell’Istituzione” (e qui, semmai, docenti “della Scuola”: v. supra).

Si nota che, nei commi 3 e 4, ricorre la locuzione “Scuola proponente”: come sopra evidenziato, nella sistematica della disciplina in esame, l’accreditamento di corsi, così come di master, non è oggetto di proposta, ma di istanza.

Al comma 5, in merito all’obbligo di prevedere una “adeguata componente di esperti esterni” appare necessario specificarne la funzione, in particolare se essi abbiano funzione di docenza, visto che a tale componente viene connesso il fine di aggiornamento professionale senza indicare i soggetti che ne sono destinatari, mentre l’articolo 12, comma 3, pare assegnare ad essi solo attività formativa. Comunque appare necessario un coordinamento tra l’articolo 10, comma 5 e l’articolo 12, comma 3 anche in merito alla natura di tale componente poiché l’articolo 12, comma 3 la configura come facoltativa.

Al comma 6, dopo le parole “nel rispetto dei requisiti”, occorre aggiungere “e delle procedure”.

19.- L’articolo 11, rubricato “Regolamenti didattici”, presenta contenuti eterogenei. Oltre alle disposizioni riguardanti i contenuti dei regolamenti didattici, se ne rinvengono altre tra cui quelle concernenti la composizione delle commissioni di esame e le modalità di svolgimento dell’attività didattica, di cui appare opportuna la collocazione in altra sede dello schema o la riformulazione ai fini della riconduzione ai contenuti del regolamento didattico.

Al comma 3, dopo le parole “la presentazione”, occorre aggiungere “da parte dello studente”, mentre le parole “dallo studente” possono essere soppresse.

In merito alla scelta tra professori e ricercatori universitari di cui allo stesso comma 3 appare opportuno specificarne l’appartenenza al corpo docente scolastico.

Poiché i commi 4 e 5 stabiliscono una componente obbligatoria della commissione d’esame, si valuti l’opportunità di prevedere una disciplina complessiva di tali commissioni.

Il comma 8, di cui non è chiara la motivazione dell’incipit (“In ogni caso”) adombra un procedimento di cui occorre chiarire il raccordo con quello previsto dall’articolo 3, che stabilisce che il regolamento didattico debba essere presentato con l’istanza di riconoscimento e/o di accreditamento.

Al comma 8, il riferimento al “secondo periodo” non è corretto (si tratta evidentemente di vischiosità rispetto alla prima formulazione del testo): quello corretto è (ora) al “primo periodo”;

20.- Nell’articolo 13, il riferimento al diploma “supplement” va preferibilmente preceduto dalla relativa definizione, nell’articolo 1, trattandosi di nozione tecnica.

21.- All’articolo 14, comma 1, il primo periodo sembra stabilire che le scuole già riconosciute debbano chiedere nuovamente il riconoscimento. Un tale obbligo non pare coerente con la disposizione del secondo periodo che fa conseguire alla mancata presentazione della relazione ivi prevista la revoca del decreto di riconoscimento. In ogni caso, un tale obbligo dovrebbe essere stabilito esplicitamente e dovrebbe essere coordinato sia con la citata disposizione del secondo periodo, sia con la facoltà prevista dall’articolo 3 comma 3, per “Le SSML già riconosciute, che hanno attivato corsi di primo ciclo da almeno sei anni”.

Nel primo periodo, non appare chiaro il riferimento a procedure secondo “forme e termini di cui agli articoli 2 e 3”, dato che solo l’articolo 3 disciplina le procedure di riconoscimento delle scuole e di accreditamento dei corsi e delle sedi.

Deve essere chiarito l’incipit del secondo periodo (“Entro lo stesso termine di cui al primo periodo”) poiché il periodo precedente non stabilisce alcun termine.

22.- Nell’articolo 17, l’inserimento degli studenti nell’Anagrafe nazionale è subordinato alla approvazione di un decreto (di natura evidentemente non regolamentare, visti i pregiudiziali limiti dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988), da adottarsi previo parere del Garante. Per questa parte, il regolamento (resta) non autoapplicativo. In ogni caso, al comma 2 occorre stabilire un termine per l’emanazione del decreto.

23.- All’articolo 18, l’applicazione del regolamento (che sostituisce i precedenti) è differita alla (nuova) definizione delle offerte formative. Occorrerebbe precisare che, tuttavia, che l’entrata in vigore è quella ordinaria, decorrente dalla pubblicazione.

Inoltre, al comma 2: non “sostituisce”, ma “abroga”.

P.Q.M.

nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.