Tributario – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione – Fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto – Efficacia di giudicato nel giudizio tributario
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000 ove al comma 1, statuisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste o in quanto l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.