Corte di Cassazione penale, sez. III, 14 maggio 2026, n. 17560

Maltrattamenti in famiglia – Coabitazione non continuativa – Irrilevanza – Stabilità della relazione, assistenza reciproca e solidarietà – Rilevanza – Fattispecie

Al fine della configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) non è rilevante la coabitazione continuativa mentre è fondamentale la stabilità della relazione, della prospettiva di assistenza e di solidarietà reciproca tali da configurare un vincolo familiare. Nella fattispecie, l’imputato conduceva una doppia vita intrattenendo una duplice relazione con la propria famiglia originaria e con l’amante.