L’art. 14, comma 3.1, d. p. r. n. 115/2002, nella parte in cui impedisce l’iscrizione a ruolo della causa civile quando risulta non versato il contributo unificato minimo pari a € 43,00 non viola gli artt. 3, 24 e 111 Costituzione, pertanto è legittimo il rifiuto del cancelliere di procedere alla predetta iscrizione.