Corte di Cassazione penale, sez. V, 23 settembre 2026, n. 34300

Reato di atti persecutori – Art. 612- bis c.p. – Atti persecutori iniziati anteriormente all’entrata in vigore della norma – Applicabilità – Condizioni

La disciplina introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. “Codice Rosso”) in tema di atti persecutori si applica anche agli atti persecutori iniziati prima della sua entrata in vigore e successivamente proseguiti nel momento in cui la predetta disposizione era entrata in vigore, non configurandosi la violazione del principio di irretroattività della legge penale in quanto la consumazione del reato si è perfezionata nel momento dell’entrata in vigore del citato art. 612-bis c.p.