Corte di Cassazione, sez. II, 22 settembre 2026, n. 25692

Industria e commercio – Appalto – Vendita – Differenze – Conseguenze sul diritto di recesso – Fattispecie in tema di infissi

Per distinguere il contratto di appalto da quello di vendita occorre accertare se l’attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se l’adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte risulti accessorio e strumentale alla fornitura, che ne costituisce l’oggetto principale. Qualora la fornitura di beni implica la progettazione e la realizzazione di prodotti su misura rispondenti a specifiche esigenze del cliente il contratto si deve qualificare come appalto e non invece come vendita in quanto l’attività di produzione è prevalente sulla semplice fornitura del materiale. Pertanto, il consumatore non può avvalersi del diritto di recesso disciplinato dal Codice del consumo, espressamente escluso per i beni confezionati su misura e/o personalizzati. Nella fattispecie, la vicenda nasce dalla fornitura e messa in opera di infissi e serramenti per un appartamento. La committente, dopo avere versato un acconto su un preventivo di rilevante importo, aveva agito per l’accertamento della mancata conclusione del contratto e, in subordine, della sua risoluzione ovvero del recesso senza corrispettivo spettante al consumatore, chiedendo in ogni caso la restituzione della somma anticipata.