Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95” – Testo integrale
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 180130 del 30 settembre 2026, con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Valeria Vaccaro.
- Premessa. La richiesta di parere.
Con nota prot. n. 180130 del 30 settembre 2026 a firma del Capo Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato trasmesso, ai fini della acquisizione del prescritto parere, lo schema di regolamento in oggetto.
A corredo della richiesta, sono state trasmesse:
-la “relazione al Ministro”, munita della pedissequa autorizzazione alla trasmissione ai sensi dell’articolo 36 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;
-lo schema di regolamento e la relazione tecnica, muniti del visto di conformità (c.d. “bollinatura”) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trasmessi con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con nota prot. n. 11667 -P- 24/09/2026 del 24 settembre 2026, anch’essa allegata;
-la relazione illustrativa;
– la nota prot. n. 44686 del 22 settembre 2026, con la quale è stato comunicato il formale concerto del Ministro dell’economia e delle finanze espresso dal Capo di Gabinetto con la formula “d’ordine del Ministro”;
– la nota prot. n. 1088 del 15 settembre 2026 con la quale è stato comunicato il formale concerto del Ministro per la pubblica amministrazione espresso dal Capo Ufficio legislativo con la formula “su delega del Ministro”;
-la “relazione di analisi tecnico-normativa” (ATN);
-la dichiarazione di esclusione dall’ analisi di impatto della regolamentazione (AIR) del 16 settembre 2026, vistata dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
– il verbale dell’informativa resa dall’amministrazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 4 CCNL 2025/2027;
-l’attestazione, da parte del Segretario del Consiglio dei ministri, dell’avvenuta approvazione dello schema di regolamento in esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri nella seduta del 16 settembre 2026.
- Il contesto normativo di riferimento.
- i) legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare;
- ii) articolo 1, comma 891 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
iii) articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- iv) legge 19 gennaio 2026, n. 11, recante «Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero», e, in particolare, l’articolo 1;
- v) decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante “Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri”;
- vi) decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Base legale e procedimento legislativo.
3.1. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 19 gennaio 2026, n.11, l’approvazione del regolamento di organizzazione avviene con procedura semplificata e con la forma del d.P.C.m. espressamente prevista dalla disposizione sopra richiamata della legge n. 11/2026. Il paradigma normativo ed il conseguente potere regolamentare deriva direttamente all’articolo. Il provvedimento, dunque, è coerente a specifiche disposizioni di legge.
Tuttavia, come in più occasioni osservato dalla Sezione, la procedura semplificata prevista dalla norma primaria in esame, s’inscrive ”in una ormai consolidata linea di tendenza che, incidendo sul complessivo sistema delle fonti, registra una sostanziale fuga del procedimento ordinario stabilito dall’art. 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988 e dall’art. 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, i quali prevedono regolamenti governativi di delegificazione, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti”.
Nel fare rinvio a quanto affermato in precedenti pareri (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. C, n.1229/2023, ma anche il parere n.1375/2021, in cui si auspicava inter alia, “l’opportunità di ricondurre le norme dei dPCm nell’alveo della fonte ordinaria del regolamento governativo”), pertanto la Sezione invita l’Amministrazione a non farsi promotrice de futuro di iniziative pre-legislative recanti proposte normative che prevedono percorsi regolamentari semplificati nella materia dell’organizzazione ministeriale.
Ciò in ossequio al costante orientamento del Consiglio di Stato, che – come espresso testualmente nel citato parere n. 1375/2021 – “ha sempre raccomandato, quale fattore di semplificazione dell’ordinamento, il ricorso alla tecnica della compilazione unitaria delle fonti di livello regolamentare, che comporta anche la stabilità della fonte individuata in via ordinaria per l’intervento normativo di volta in volta interessato. In questo caso la fonte ordinaria è quella seguita con lo schema in esame, che tuttavia è indotta ad assumere come ordito normativo di riferimento una fonte, il dPCm, introdotta per la regolazione della materia solo in via eccezionale e provvisoria. Va sottolineato, al riguardo, che il regolamento governativo emanato con d.P.R. per l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri trova fondamento, per rinvio espresso, nell’istituto del regolamento autorizzato dalla legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, a disciplinare materie già oggetto (anche) di norme di legge.”.
3.2. Per quanto attiene al procedimento legislativo, avuto riguardo ai prescritti concerti, si osserva che, mentre il parere del Ministro per la pubblica amministrazione risulta reso con la formula della “delega” di firma dall’Autorità politica al Capo Ufficio legislativo, il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze è stato reso dal Capo di Gabinetto con la formula “d’ordine del Ministro”, sostanziandosi in un atto meramente “formale”.
Sul punto, importa rammentare, in conformità all’orientamento reiteratamente ribadito dalla Sezione (da ultimo, Cons. Stato, Sez. C, parere n.1692/2026) che:
“a)..sotto il primo profilo, il concerto è atto di rilievo politico (e non semplicemente tecnico) e di portata sostanziale (non meramente formale), di competenza del Ministro (e non del Ministero), che peraltro può essere esercitato, con piena assunzione di responsabilità, mediante delega c.d. di firma, che postula la previa investitura del funzionario delegato;
b)..sotto il secondo profilo, esso rappresenta un significativo momento co-decisionale, che integra, come tale, “una effettiva compartecipazione all’elaborazione del provvedimento o dell’atto” nonché una “adesione sostanziale, conseguente al concreto apprezzamento di compatibilità degli interessi pubblici a confronto” (cfr., tra i molti, i pareri nn. 1254/2023, 1083/2023, 1229/2023 e 986/2025), non potendo essere surrogato da un mero “nulla-osta”, con il quale il Ministro concertante si limiti, con formula essenzialmente negativa, ad escludere la mera sussistenza di ragioni preclusive alla decisione della autorità procedente, né da una (postuma) “approvazione”, in cui la volontà – espressa nell’atto da approvare – risulti già formata.”.
Da ultimo, la Sezione richiama l’attenzione dell’Amministrazione in ordine alla recente nota-circolare prot. n. 10546-P in data 2 settembre 2026 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha sostanzialmente recepito gli esposti rilievi, fornendo una definitiva soluzione alla questione sulla quale non si ritiene, pertanto, di formulare alcun rilievo ostativo con l’auspicio che le indicazioni contenute nella circolare vengano nel futuro seguite.
3.3. Anche in relazione all’esenzione dall’AIR, il procedimento seguito dall’Amministrazione proponente risulta corretto sulla base di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. h), del d.P.C.M. 15 settembre 2017 n. 169.
Tuttavia la Sezione pur prendendo atto della circostanza che nella fattispecie all’odierna valutazione la norma primaria la cui attuazione è demandata allo schema regolamentare in oggetto contenga elementi di dettaglio (anche con riferimento al numero massimo di domande da esaminare in relazione al corrispondente anno solare), ritiene comunque di richiamare quanto affermato in precedenti pareri, laddove si è chiarito che l’esenzione dall’AIR dei regolamenti di organizzazione dei ministeri andrebbe ripensata, considerando che dette modalità di organizzazione, con l’allocazione di funzioni e competenze e la conseguente articolazione delle strutture, appaiono avere sicuramente un effetto sui cittadini (da ultimo, Cons. Stato, Sez. C, pareri nn. 132/2024, 1228/ 2023, 1229/2023 e 1240/2023).
Va anche osservato che l’amministrazione procedente ben potrebbe, ove ritenesse, redigere spontaneamente l’AIR ancorché tale documento non sia richiesto dalla normativa in materia, specie in quei casi, diverso da quello in esame, in cui le nuove disposizioni hanno un impatto significativo, non vincolato dalla norma primaria, sui destinatari dell’azione amministrativa.
Pare ulteriormente opportuno alla Sezione evidenziare che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2018 (recante “Approvazione della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169”) da ritenersi parametro definitorio tuttora vigente – in materia, inter alia, di miglioramento della qualità della regolamentazione, ove le fasi propedeutiche e consustanziali al procedimento di accertamento dell’impatto regolatorio, sono indicate con estremo rigore e chiarezza (cfr. Cons. Stato Sez. C parere n. 531/2025) – specifica che occorre “esaminare le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l’analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell’intervento”.
Di quanto sopra osservato consta che lo schema regolamentare non ne abbia tenuto conto, pur in presenza della previsione normativa di oneri burocratici connessi alla spedizione cartacea della documentazione nonché di una disposizione legislativa (il nuovo art.10, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2011 n.71, come modificato dalla legge n.11/2026) che, facoltizzando il Ministero ad esternalizzare il servizio di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande ad operatori del settore, potrebbe avere impatti anche economici sui cittadini richiedenti (si veda al riguardo il punto 4.1. cui si rinvia).
Tali impatti non risultano essere stati contemplati nemmeno in relazione illustrativa. In tale documento, difatti, si dà esclusivamente conto -in sede di risposta alle osservazioni formulate da alcune sigle sindacali- di quanto segue: “Inoltre, se da un lato è probabile che il numero di domande in senso assoluto tenderà a diminuire, dall’altro è anche vero che le domande che residueranno si caratterizzano per un maggior livello di complessità nell’esame derivante dalla necessità di valutare con estrema attenzione anche la sussistenza o meno dei nuovi limiti introdotti dall’articolo 3-bis della legge n.91/1992.”.
Inoltre, sottolinea la Sezione, l’ATN riporta al riguardo -al punto 8- uno specifico richiamo all’assenza di set di dati: “8. Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi. Non è stata rilevata la necessità di tale intervento. Il presente regolamento discende direttamente dalle novità introdotte dall’articolo 1 della legge n.11/2026. Nel contesto dell’elaborazione di quest’ultimo intervento normativo di rango primario, erano già stati utilizzati a suo tempo i dati sui servizi consolari in possesso delle competenti strutture del MAECI che confluiscono nell’annuario statistico, senza necessità di commissionare all’ISTAT ulteriori elaborazioni.”.
3.4. Nel richiamare quanto detto in precedenza, attesa la necessità di poter disporre di set di dati misurabili anche alla luce della previsione della possibile successiva esternalizzazione del servizio con costi di cui non sono fissati limiti (minimi e massimi) né parametri di riferimento di possibili costi del servizio a carico dell’utenza (si veda supra punto 3.3.), la Sezione ritiene opportuno l’inserimento nel testo del regolamento di una clausola di “monitoraggio” in termini di valutazione a posteriori del nuovo assetto organizzativo relativo alla gestione delle domande di cittadinanza dei discendenti maggiorenni di italiani residenti all’estero, specificamente richiamando l’“evaluation clause” prevista dall’art. 7 dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali in data 29 marzo 2007.
Come in più occasioni affermato da questa Sezione (ex multis, Cons. Stato, Sez. C, parere n. 1068/2025) “[a]i sensi dell’articolo 14, comma 4, della citata legge n. 246/2005, <<la verifica dell’impatto della regolamentazione (V.I.R.) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni>>. Vieppiù, la sopra richiamata Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione, nel delineare al cap. 8, par. 8.2 l’ambito di applicazione della V.I.R., rimarca che “il suo impiego può risultare ancor più rilevante nei casi in cui non sia stata precedentemente realizzata alcuna valutazione <<ex ante>>. L’obiettivo assegnato alla V.I.R. d’altra parte – come espressamente prevede l’articolo 2, comma 5, del dPCm 15 settembre 2017, n. 169 (“Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”) – è quello di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo basato sull’evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all’efficacia e all’efficienza di norme vigenti di impatto significativo, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione.”.
Il monitoraggio, a parere della Sezione, potrà aggiornare dati ed informazioni, al fine di verificare l’adeguatezza delle soluzioni organizzative ed amministrative adottate e l’eventuale necessità di modificare la disciplina (anche di rango primario), inclusa la scelta di dover trasmettere la documentazione unicamente su supporto cartaceo, nonché di prevedere che gli oneri economici dell’eventuale esternalizzazione del servizio ai sensi di quanto previsto dalle previsioni legislative, siano a carico dell’utenza. Si deve, infatti, tenere conto del rischio di far in questo modo ricadere sulla utenza anche i costi, quali quelli di “digitalizzazione e archiviazione delle domande”, che in parte dipendono dalla previsione di rango primario che impone la presentazione delle domande “in originale cartaceo”.
- Contenuto del provvedimento.
4.1. Il decreto all’esame modifica il regolamento di organizzazione degli uffici dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito, Maeci) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, in applicazione dell’articolo 1 della legge 19 gennaio 2026, n.11.
In particolare, l’articolo 1 della citata legge 19 gennaio 2026, n.11, sostituisce l’articolo 10, rubricato “Cittadinanza italiana”, del decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71 recante “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari” e prevede che le domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all’estero siano presentate direttamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso un ufficio di livello dirigenziale generale appositamente istituito.
Il comma 3 del nuovo articolo 10 prevede che le domande sopra richiamate siano inviate al Maeci esclusivamente tramite servizio postale – in deroga a quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – e che siano corredate dalla documentazione cartacea originale e dalla prova del versamento dei diritti consolari.
La disposizione prevede anche che il Maeci possa affidare a operatori specializzati, in conformità con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, con oneri a carico dell’utente, servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e della relativa documentazione nonché ogni ulteriore attività propedeutica alla trattazione e definizione delle stesse.
4.2. Il comma 2, dell’articolo 1, della legge n. 11 del 2026, dispone che “A decorrere dall’anno 2026, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di due unità di personale di livello dirigenziale generale, di trenta unità di personale dell’area dei funzionari e di cinquantacinque unità di personale dell’area degli assistenti”.
Il successivo comma 3 prevede, inoltre, che “Il numero di uffici dirigenziali generali, di vicedirettori generali/direttori centrali e di uffici dirigenziali non generali dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato, rispettivamente, di una, di una e di cinque unità e sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale” e che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvede al conseguente adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.
La piena operatività della nuova procedura introdotta con la norma primaria è prevista a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore della disposizione in esame, in ragione dei tempi occorrenti per costituire all’interno del Maeci la nuova struttura competente e per organizzare il sistema di ricezione postale.
4.3. Con la modifica organizzativa proposta, si provvede pertanto ad adeguare la struttura organizzativa del Maeci alle novità introdotte dall’articolo 1 della predetta legge n. 11/2026. Per espressa previsione normativa l’intervento regolamentare all’esame consente l’adeguamento dell’assetto organizzativo e il suo pieno regime operativo, risultando tale fattispecie presupposto imprescindibile per l’attuazione delle disposizioni recate dalla norma. In ragione di quanto precede, l’efficacia del nuovo disposizioni è posticipata al 1° gennaio 2029. In Relazione tecnica vi è evidenza di ciò laddove si afferma che la nuova struttura “dovrà avviare sin da subito la complessa macchina organizzativa volta a rendere operativo il servizio entro la data prefissata, in particolare per quanto concerne le procedure di affidamento del servizio di consegna e spedizione della documentazione che si preannunciano complesse a causa della consistenza e distribuzione geografica del bacino di utenza”.
- Lo schema di regolamento.
5.1. Lo schema regolamentare in valutazione odierna si compone di un articolo unico e provvede ad apportare, con la tecnica della novella, le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.
5.2 L’articolo 1, comma 1, lettera a), apporta modifiche al fine di prevedere, nell’ambito delle strutture dirigenziali di primo livello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una nuova struttura denominata “Servizio per la cittadinanza dei residenti all’estero” incaricata, a partire dal 1° gennaio 2029, della trattazione centralizzata delle domande di cittadinanza presentate come in premessa specificato da parte dei maggiorenni residenti all’estero, ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.71, come introdotto dall’articolo 1 della legge 19 gennaio 2026, n.11.
In linea con le previsioni della legge 19 gennaio 2026, n.11, le relazioni a corredo danno atto che “date le caratteristiche estremamente specialistiche del nuovo servizio, viene espressamente previsto che il ruolo di capo servizio e quello di vice capo siano attribuiti a personale appartenente alla carriera dirigenziale, con incarico di prima fascia”.
Inoltre, si provvede, ad adeguare la disciplina delle funzioni vicarie, conseguentemente all’istituzione del nuovo Servizio per la cittadinanza dei residenti all’estero, estendendo al vice capo del medesimo Servizio la possibilità di esercitare le funzioni del Capo del Servizio.
La Sezione, prende atto di quanto evidenziato nella Relazione tecnica circa il fatto che: i) si tratta di un chiarimento meramente organizzativo; ii) la previsione di funzioni vicarie non determina effetti finanziari; iii) in conformità a quanto affermato anche nella relazione illustrativa l’esercizio di tali funzioni vicarie sono da ricondurre all’ipotesi di assenza del titolare.
5.3. L’articolo 1, comma 1, lettera b), introduce una modifica di coordinamento volta ad allineare le competenze della Direzione generale per i servizi ai cittadini all’estero e le politiche migratorie a quelle del nuovo Servizio per la cittadinanza dei residenti all’estero. Si tratta di una specifica che sottrae, almeno nominalmente, una parte delle numerose competenze attribuite alla predetta Direzione generale per i servizi ai cittadini. Tuttavia a questo riguardo la Sezione ritiene opportuno che l’Amministrazione chiarisca in relazione illustrativa l’impatto della modifica nell’ambito della revisione organizzativa in corso e definisca in modo chiaro nel regolamento quali competenze siano attribuite alla nuova struttura (Servizio) rispetto a quelle che restano in capo alla precedente Direzione generale, nonché i termini e le modalità in cui deve avvenire il coordinamento tra strutture dirigenziali generali.
5.4. L’articolo 1, comma 1, lettera c), introduce il nuovo articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, che elenca le competenze del nuovo Servizio. Tali competenze sono mutuate dal dettato dell’articolo 10, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n.71 del 2011, come modificato dall’articolo 1 della citata legge n.11/2026.
Vengono attribuite all’istituendo Servizio anche alcune competenze (attualmente attribuite alla Direzione generale per i servizi ai cittadini all’estero e le politiche migratorie) di supporto agli uffici all’estero per lo svolgimento delle funzioni in materia di cittadinanza: nel regolamento si specifica che tali competenze debbano essere esercitate “d’intesa” con la citata Direzione generale per i servizi ai cittadini all’estero e le politiche migratorie.
Inoltre, il nuovo Servizio eserciterà le competenze relative al contenzioso nella materia della cittadinanza, attualmente gestito dal Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.
Al riguardo, la Sezione rinvia alle considerazioni sopra svolte circa l’impatto del nuovo assetto delle competenze sulle strutture (Direzioni generali e Servizi) di livello dirigenziale generale esistenti rispetto a quella neo-istituita.
5.5. Le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n.95 del 2010 dall’articolo 1, lettere d), ed e), sono di diretta derivazione dalla norma primaria.
Avuto riguardo alla modifica di cui al comma 3, lettera c) dell’articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.95 del 2010, finalizzata alla soppressione di cinque posizioni di consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell’amministrazione centrale, si evidenzia che le relazioni non chiariscono se trattasi di posizioni disponibili, ossia allo stato vacanti, ovvero se si tratti di posizioni coperte. In tale ultima ipotesi, difatti, la conseguente soppressione potrebbe determinare la decadenza dei titolari dell’incarico. In ogni modo all’esatta individuazione delle citate posizioni dirigenziali di livello non generale il Maeci dovrà provvedere in occasione dell’adozione del decreto ministeriale di individuazione delle nuove posizioni incardinate nel nuovo “Servizio per la cittadinanza dei residenti all’estero”, richiamato anche al successivo comma 2, dell’articolo 1 (si veda infra, punto 5.7.).
5.6. L’articolo 1, comma 1, lettera f) sostituisce la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010 contenente la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di adeguarla a quanto disposto delle disposizioni normative di rango primario intervenute medio tempore. In particolare, con riferimento sia al personale (amministrativo) privatizzato di cui all’art.2, commi 2 e 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, che al personale della carriera diplomatica in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art.3 del citato d.lgs. n.165/2001:
- i) l’articolo 1, comma 2, della legge 19 gennaio 2026, n.11 ha previsto che “ A decorrere dall’anno 2026, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di due unità di personale di livello dirigenziale generale, di trenta unità di personale dell’area dei funzionari e di cinquantacinque unità di personale dell’area degli assistenti. Il medesimo Ministero è autorizzato, per l’anno 2026, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a trenta unità di personale dell’area dei funzionari e fino a cinquantacinque unità di personale dell’area degli assistenti mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.3. Il numero di uffici dirigenziali generali, di vicedirettori generali/direttori centrali e di uffici dirigenziali non generali dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato, rispettivamente, di una, di una e di cinque unità e sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale.”;
- ii) la legge di bilancio n.197 2022 all’art.1, comma 891, come modificato dal d.l .14 marzo 2025, n.25, ha disposto che “In relazione a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2023, di 25 milioni di euro per l’anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, destinato: a) a partire dall’anno 2024, almeno per l’80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area dei funzionari o nell’Area delle elevate professionalità previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con corrispondente incremento della dotazione organica.”;
iii) l’articolo 1, comma 496 della legge 30 dicembre 2025, n.199, ha disposto che “Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado di segretario di legazione, di 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2028. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 555.867 per l’anno 2026, di euro 3.891.069 per l’anno 2027, di euro 7.226.271 per l’anno 2028 e di euro 10.005.606 annui a decorrere dall’anno 2029. (..)”.
Di tali incrementi, della relativa copertura e della correttezza della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3 dello schema regolamentare, dà evidenza la verificazione positiva fatta in sede di bollinatura del testo in esame da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, verificazione cui la Sezione rinvia.
5.7. L’articolo 1, comma 2, contiene una disposizione finalizzata alla transizione al nuovo assetto organizzativo, rinviando la decorrenza delle funzioni interessate dal riordino tra strutture dirigenziali di primo livello al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale che individuerà i cinque nuovi uffici dirigenziali non dirigenziali previa soppressione compensativa di altrettanti incarichi di consulenza studio e ricerca di cui non è tuttavia precisato se siano all’attualità coperti oppure privi di titolare.
In proposito ritiene la Sezione che in sede di disposizione transitoria (comma 2 dello schema) il Ministero potrà valutare se esplicitare (oltre che la specifica decorrenza dei nuovi incarichi) la sorte delle cinque posizioni dirigenziali non generali – ove coperte, anche in parte – soppresse.
5.8. È auspicabile altresì che l’Amministrazione delinei adeguatamente in sede attuativa gli adempimenti previsti dalle nuove disposizioni organizzative al fine di garantire la piena operatività degli uffici, al contempo assicurando l’integrale svolgimento delle funzioni ministeriali senza soluzione di continuità.
- Ulteriori osservazioni e considerazioni di tecnica legislativa.
6.1. La Sezione evidenzia che rientrando il Regolamento all’esame nel novero degli “atti normativi a rilevanza esterna” per i quali sussiste – ai sensi non meno dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che dell’articolo 17, comma 4 della citata legge n. 400 – il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con obbligo di sottoposizione al visto ed alla registrazione, del relativo adempimento, va operata menzione sia nel preambolo che nell’explicit (cfr. ex multis, i pareri della Sezione nn. 1204 e 1087 del 2026).
6.2. Dal punto di vista del drafting, al comma 1, lett.a), punto 1.1. dello schema si prevede: “il segno d’interpunzione: <<.>> è sostituito dal seguente: <<;>>”.
Al medesimo art.1. comma 1, lett.a), punto 1.2. è invece riportata la seguente novella: “1.2. la lett.e) è sostituita dalla seguente: <<e) Servizi>>: (..)”.
Evidenzia la Sezione che, risultando la lett.e) sostituita integralmente, non è necessaria la modifica inerente il mero segno d’interpunzione e che la relativa previsione in novella, risultando ultronea, deve essere espunta.
6.3. Sempre in relazione alla redazione del testo, si suggerisce di integrare il preambolo del regolamento con il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- Conclusivamente, nei termini suddetti è il parere favorevole della Sezione.
P.Q.M.
La Sezione esprime parere favorevole nei sensi di cui in motivazione.