Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite,16 ottobre 2026, n. 36525

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Art. 640-bis, c.p. – Superbonus 110% – Presupposti – Consumazione del reato

La costituzione di un credito d’imposta fittizio, documentato mediante fatture per operazioni inesistenti in tutto o anche solo in parte, accompagnato dall’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, integra la truffa aggravata di cui all’art. 640-bis c.p. e non l’indebita percezione di erogazioni pubbliche dell’art. 316-ter c.p. Il reato si consuma con il perfezionamento della prima cessione del credito, cioè con la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla Piattaforma cessione crediti, senza che occorra il successivo utilizzo in compensazione, la riscossione o un’ulteriore cessione.