Maltrattamenti in famiglia – Atti persecutori – Separazione dei coniugi – Condotte vessatorie – Riconducibilità all’art. 612-bis c.p.
La mera cessazione della coabitazione non costituisce, per i coniugi separati, il criterio discretivo tra gli artt. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e l’art. 612-bis c.p. (atti persecutori) Le condotte vessatorie proseguite dopo la separazione devono essere ricondotte al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, purché naturalmente presentino gli elementi costitutivi propri di tale fattispecie in quanto appare decisiva la permanenza del vincolo matrimoniale che permane sino al momento del suo scioglimento a seguito del divorzio.