Consiglio di Stato Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 245

Elezioni – Voto – Nullità – Intento dell’elettore di farsi riconoscere –   Segni apposti sulla scheda elettorale – Valutazione

La nullità del voto elettorale si verifica solo quando dall’esame obiettivo della scheda emerge chiaramente l’intento dell’elettore di farsi riconoscere, per cui i segni superflui, quelli eccedenti il modo normale d’indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche, nonché l’imprecisa collocazione dell’espressione del voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono elementi sintomatici idonei a determinare la nullità del voto stesso solo qualora non sia evidente che l’irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell’autore, nonché qualora si tratti di segni riconducibili a difficoltà di movimento o di vista dell’elettore.