Acque

Acque pubbliche – Le acque pubbliche sono beni immobili oggetto di proprietà pubblica e perciò stesso annoverate, dall’art. 822 cod. civ., tra i beni demaniali. La demanialità dell’acqua pubblica equivale in primo luogo ad appartenenza necessaria dell’acqua stessa alla Pubblica Amministrazione ed, in secondo luogo, alla necessaria preordinazione delle acque ad una serie tipologica di utilizzazioni, disposte e controllate dalla Pubblica Amministrazione.

Sono definite pubbliche dall’art. 1 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo. Il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 aggiunge che sono tali anche le acque raccolte in invasi o cisterne, mentre esclude dal demanio idrico tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne.

In base al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 alla gestione del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali, fatta eccezione per i compiti di rilievo nazionale che restano riservati allo Stato.

 

 

Acque private – Sono private tutte le acque cui non è attribuita dalla legge natura pubblica.

Il carattere privato delle acque non si evince, in particolare, dall’appartenenza di esse alla proprietà di privati cittadini, potendo la Pubblica Amministrazione essere anche titolare di acque private per averle acquistate mediante atti inter vivos, negozi mortis causa, successione necessaria di cui all’art. 586 cod. civ. o acquisto conseguente a possesso qualificato.
L’uso delle acque private deve tuttavia avvenire nel rispetto dei diritti dei terzi e degli interessi pubblici.

 

 

Riferimenti normativi: artt. 822, 866 e ss.. 908 – 921, 1050, 1080 – 1099, 2774 cod. civ.; R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; artt. 87 e ss. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275; L. 5 gennaio 1994, n. 36; L. 5 gennaio 1934, n. 37; D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80; D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. 17 luglio 2002, n.353; Cass. Civ., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14906; T.S.A.P. 3 ottobre 2001, n. 90; Cons. Stato sez. IV, 21 dicembre 2001, n. 6336.

 

(Silvia Lanzaro)