Acquiescenza

L’acquiescenza è l’istituto che indica la rinuncia alla tutela giurisdizionale a seguito dell’accettazione di un provvedimento amministrativo da parte del soggetto che abbia subito per effetto di quest’ultimo la lesione di un proprio interesse sostanziale, diritto soggettivo o interesse legittimo. L’acquiescenza può venire prestata esplicitamente:

  1. rendendo una specifica dichiarazione;
  2. compiendo atti chiari e concordanti che mettono in evidenza la volontà del soggetto interessato di accettare gli effetti del provvedimento;
  3. ponendo in essere atteggiamenti comportamentali integralmente incompatibili con la volontà di impugnare il provvedimento innanzi al giudice competente. Non ogni comportamento adesivo equivale ad acquiescenza: è necessaria la conoscenza piena del provvedimento da parte del soggetto acquiescente; il comportamento deve essere spontaneo e non imposto.

Perché possa configurarsi l’acquiescenza è necessario che sussista l’atto amministrativo e l’attualità della lesione; non è configurabile l’acquiescenza se l’atto non sia stato ancora adottato dalla pubblica amministrazione. L’acquiescenza è un comportamento assai simile alla rinuncia che determina l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale, se si sia verificata prima della proposizione dell’atto introduttivo del giudizio amministrativo, ovvero la sua improcedibilità nel caso in cui si sia verificata successivamente all’instaurazione della causa; è rilevabile d’ufficio.

Riferimenti giurisprudenziali: Cons. Stato , Sez. VI , 23 novembre 1979 ,n.799; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 22 febbraio 1979,n.86;Cass Civile, Sez. I, 30 gennaio 1979, n. 654.

 

(Maurizio De Paolis)