Il Reato di concussione per costrizione e per induzione

di Maurizio De Paolis, Presidente dell’Associazione Romana di Studi Giuridici

Il reato di concussione, nella duplice forma della costrizione e dell’induzione, costituisce un delitto particolarmente grave in quanto lede il prestigio della P.A. con il venir meno delle regole di lealtà dei propri dipendenti e contemporaneamente danneggia l’integrità patrimoniale dei soggetti privati che vedono anche coartata la libertà di espressione.[1]   

 

Reato di concussione 

 

Art. 317 c.p.: Il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La concussione per costrizione si può considerare come il più grave reato di un funzionario pubblico. Consiste in un’estorsione o in un ricatto che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio pone in atto a danno di un privato cittadino.

Il delitto di concussione ha natura plurioffensiva: infatti, da un lato determina la lesione degli interessi della P.A., diminuendo il  suo prestigio e ostacolando il corretto svolgimento delle sue funzioni; dall’altro, cagiona una lesione automatica nella sfera giuridica del cittadino, sia per quanto concerne la sua libertà di consenso, sia per quanto attiene il suo ambito patrimoniale.

La prima innovazione introdotta nell’art. 317 c.p. dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86 riguarda l’eliminazione della pena pecuniaria.

Un’altra novità riguarda l’espressione “abusando della sua qualità o delle sue funzioni”, sostituita dalla novella con la frase “abusando della sua qualità o dei suoi poteri”. Il legislatore, sostituendo la parola “funzioni” con il vocabolo “poteri”, ha inteso circoscrivere i casi di concussione soltanto a quelli in cui il pubblico ufficiale disponga di un’effettiva posizione di supremazia rispetto al privato cittadino, agendo in una sfera di potere ben individuabile tra le sue specifiche competenze ed attribuzioni nell’ambito della specifica organizzazione della P.A. improntata a una considerevole trasparenza in conformità ai principi dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’avverbio “indebitamente” utilizzato nell’art. 317 c.p. non qualifica l’oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, che può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione[2].

Un caso tipico è quello del pubblico ufficiale che minacci di procedere alla denuncia di un reato realmente consumato o tentato e, quindi, commesso da un privato, a meno che quest’ultimo non provveda a dargli del denaro. Parimenti, si configura il reato di concussione nel comportamento degli impiegati dell’amministrazione finanziaria che minaccino una verifica o un accertamento tributario particolarmente attento, se il privato non paghi una “mazzetta”, o anche nel comportamento di agenti della polizia municipale che chiedano denaro o merci ai negozianti per non sottoporli a controlli sanitari o annonari.

Ricorrono gli estremi della concussione non solo quando la volontà del privato venga coartata mediante l’inganno posto in essere dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, ma anche quando il soggetto privato si sia deciso a tenere un determinato comportamento, che liberamente non avrebbe assunto, a causa del timore di patire un danno ove non si pieghi alla volontà del pubblico dipendente. Così, è stata riconosciuto sussistere il reato di concussione nella condotta di un medico del Servizio Sanitario Nazionale che, riservando ai pazienti orari particolarmente disagiati per l’effettuazione delle visite in ambulatorio, li induceva, anche mediante la richiesta di compensi sia pur modesti, ad avvalersi delle prestazioni sanitarie in un ambulatorio privato e, quindi, previo pagamento della parcella per prestazioni libero professionali.

Il reato di concussione può essere oggetto di patteggiamento della pena solamente se all’imputato venga riconosciuta almeno un’attenuante (attenuanti generiche, attenuante speciale prevista dall’art. 323-bis c.p.). Secondo la giurisprudenza sono applicabili le attenuanti tipiche per i reati che, comunque, offendano il patrimonio (danno lieve, risarcimento del danno); sul fronte opposto si può applicare l’aggravante rappresentata dal danno di notevole entità.

Il delitto di concussione, consumato o tentato, è attribuito alla competenza del tribunale in composizione collegiale (art. 15, Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1, Legge 13 dicembre 1999, n. 475).

La condanna per il delitto di concussione, se commesso in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale o, comunque, in relazione ad essa, importa la perdita della capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.).

 

La novella introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69

La Legge n. 190 del 2012, ha eliminato l’incaricato del pubblico servizio dai soggetti attivi del reato di concussione. Successivamente la Legge 6 novembre 2012, n. 190, ha elevato da quattro a sei anni la pena minima per questo grave reato contro la P.A.

Recentemente, la Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha introdotto nuovamente tra i soggetti attivi del reato gli incaricati di un pubblico servizio.

L’originaria ed unitaria fattispecie prevista nell’art. 317 c.p., comprensiva tradizionalmente delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), è stata circoscritta esclusivamente alla prima delle due condotte su menzionate e cioè a quella di costrizione. La residua modalità dell’induzione è stata ricollocata nel nuovo art. 319-quater, c.p. che disciplina la concussione per induzione[3].

 

Soggetti attivi

Il delitto di concussione è sempre legato all’obiettiva qualifica di pubblico ufficiale  o di incaricato di un pubblico servizio dell’autore del reato e non alla convinzione soggettiva che ne possa avere la parte lesa. Di conseguenza, nella concussione posta in essere attraverso l’intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia effettivamente la consapevolezza che il denaro o un’altra utilità siano voluti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Quindi, il pubblico funzionario deve essere individuato con esattezza, anche se non è necessario che lo sia nominativamente, poiché a lui si deve riferire lo stato di soggezione e coartazione che si proietta sulla persona offesa.

Risponde del reato di concussione  e  non,  invece,  di truffa aggravata, il  direttore  di un’unità operativa cardiochirurgia di un ente ospedaliero che, prospettando ai pazienti ricoverati il rischio di venire operati dal medico di turno privo della necessaria pratica, si faccia consegnare a titolo di ringraziamento somme di denaro non dovute per svolgere egli stesso le operazioni chirurgiche[4].

E’ configurabile il reato di concussione nella condotta di un carabiniere che prefiguri ad un imprenditore la possibilità di conoscere anticipatamente, in ragione della sua funzione, i tempi di esecuzione dei controlli da parte dell’ispettorato del lavoro e di poterli condizionare, inducendolo ad assumere la moglie, a nulla rilevando che il pubblico ufficiale sia veramente in grado di comunicare le notizie sui controlli in questione[5].

Del pari, c’è il delitto di concussione nella condotta del sottufficiale della Guardia di finanza che, in occasione della verifica fiscale presso un esercizio commerciale, induca l’esercente a consegnargli gratuitamente prodotti alimentari, rappresentandogli la sistemazione bonaria di non meglio precisate irregolarità relative alla posizione assicurativa di un dipendente[6].

 

Abuso della qualità e dei poteri

La nuova formulazione dell’art. 317 c.p., introdotta dall’art. 5, Legge 26 aprile 1990, n. 86, nel sostituire l’espressione “abuso di potere” all’originaria “abuso della funzione”, ha solo apparentemente ristretto l’ambito soggettivo di applicazione del reato di concussione: infatti, a fronte di una limitazione del reato ai soli pubblici dipendenti titolari di poteri autoritativi, vi è la parallela estensione anche agli incaricati di un pubblico servizio che si caratterizzano proprio per la mancanza della titolarità dei poteri derivanti dall’esercizio di una pubblica funzione (art. 358 c.p.). Quest’innovazione consente di tipicizzare la condotta del reato, in quanto permette di individuare, in maniera più chiara rispetto al passato, quei fatti che consistono nella costrizione o nell’induzione traducibili in un concreto abuso del potere  mediante atti che rientrano nella competenza tipica del funzionario.

L’abuso della qualità si identifica nella condotta antidoverosa del soggetto attivo del reato posta in essere in violazione delle regole di buon andamento e di imparzialità, alla base dell’azione amministrativa, che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto agente, gli consente di strumentalizzare a proprio esclusivo vantaggio la posizione preminente ricoperta nella struttura della P.A. rispetto al cittadino[7].

L’abuso dei poteri si deve riferire alle condotte rientranti nella competenza tipica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio come manifestazione delle sue potestà funzionali che si traducono nel compimento di atti di ufficio per il perseguimento di finalità diverse da quelle per le quali siano stati investiti dalla P.A. di appartenenza[8].

L’abuso richiesto dall’art. 317 c.p. per la sussistenza del reato di concussione non può consistere nella semplice richiesta di una somma di denaro o di un’altra pubblica utilità; infatti, è anche necessario che la citata richiesta sia preceduta o accompagnata da uno o più atti i quali rappresentino un’estrinsecazione del concreto abuso della qualità o del potere di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in quanto l’abuso nel reato di concussione costituisce la causa efficiente dell’induzione al pagamento[9].

Ai fini della configurabilità del reato di concussione, non è necessaria una specifica competenza del soggetto attivo, essendo sufficiente che la qualità soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio lo agevoli, rendendolo credibile ed idoneo per costringere il soggetto passivo del reato a fare l’indebita promessa o dazione di denaro ovvero di un’altra pubblica utilità[10]. Quindi, è irrilevante che il pubblico dipendente abbia effettivamente i poteri che si attribuisce, in quanto è sufficiente che lo status giuridico rivestito avvalori e renda perfettamente credibile l’intimidazione fatta nei confronti del privato cittadino. Anzi, la circostanza che quanto minacciato o promesso si riveli a posteriori non realizzabile contribuisce, in maniera decisiva, ad evidenziare la volontà del soggetto attivo nell’azione intrapresa rilevante sotto il profilo penale. Parimenti, il reato di concussione deve ritenersi configurabile anche quando la misura minacciata rientri, sia pura in via astratta, nei poteri amministrativi del funzionario[11], ovvero quando non rientri più nella sua competenza funzionale[12].

La vittima del reato di concussione non è necessario che abbia la consapevolezza della qualità di pubblico ufficiale[13] del suo interlocutore e dell’illegittimità della richiesta avanzata dal pubblico dipendente. Inoltre, non assume alcuna rilevanza il fatto che l’atto amministrativo adottato dal funzionario di una P.A. sia legittimo o illegittimo, lecito o illecito: ciò che è determinante per la configurazione del reato è soltanto l’abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto agente attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori[14].

Allo stesso modo, è irrilevante che il provvedimento amministrativo venga adottato a seguito dell’applicazione di una potestà vincolata o discrezionale, in quanto la soggezione in cui versa il cittadino può derivare anche dall’esercizio di un potere a contenuto discrezionale come quando non ne sia fatto un uso finalizzato alla tutela degli interessi pubblici, ipotesi ricorrente proprio nella figura tipica del reato di concussione.

Il pregiudizio minacciato non deve avere i requisiti dell’attualità e dell’immediatezza, ben potendo consistere anche in un danno futuro prospettato attraverso velate allusioni o maliziose previsioni[15].

Il reato di concussione sussiste anche qualora il soggetto passivo versi in una situazione illecita e possa trarre un qualche vantaggio economico dall’accettazione della pretesa avanzata dal pubblico ufficiale[16].

Il delitto di peculato si connota non solo per la posizione giuridica dell’agente (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), ma anche, e soprattutto, per l’abuso della potestà funzionale dal quale discende il metus publicae potestatis[17] sotto il cui influsso si perfeziona la volontà del soggetto passivo, intimidito dalla preoccupazione di patire un danno ingiusto, che evidenzia la volontà prevaricatrice e condizionante del soggetto attivo[18].

Lo stato di soggezione del cittadino non deve concretizzarsi in un’eliminazione totale della sua volontà, essendo sufficiente che sia comunque condizionata proprio dal citato metus publicae potestatis. Tale soggezione è ravvisabile, oltre che nei casi in cui la volontà del privato sia coartata da un’esplicita minaccia di un danno ovvero sia fuorviata dall’inganno, anche quando sia condizionata dalla posizione di supremazia del dipendente pubblico che, di fatto, agisca in modo da ingenerare nel soggetto privato la convinzione di dover sottostare alle sue decisioni.

E’, invece, integralmente assente lo stato di soggezione quando il privato venga a inserirsi in un sistema all’interno del quale si operi esclusivamente mediante il ricorso al mercanteggiamento con i pubblici poteri ed alla “tangente” in quanto, in una siffatta ipotesi, è del tutto mancante la presenza di abusi e di minacce da parte di pubblici dipendenti. Al contrario, il cittadino tende ad assicurarsi vantaggi illeciti approfittando di sottili meccanismi criminosi dei quali più che vittima risulta un soggetto protagonista.

 

Il requisito oggettivo della costrizione e dell’induzione

Il reato di concussione può commettersi sia per costrizione che per induzione, prospettandosi alla vittima (soggetto passivo), nel primo caso, in maniera univoca e chiara anche se non esplicita, un male ingiusto e, quindi, ponendola davanti all’alternativa di accettarlo o di evitarlo attraverso l’indebita promessa o dazione di denaro o di un’altra utilità. Nel secondo caso (induzione), si raggiunge il medesimo risultato illecito senza avvalersi della menzionata prospettazione di un male ingiusto, ma ricorrendo semplicemente ad un’opera di suggestione o ad una vera e propria frode[19].

La differenza fra le due ipotesi di concussione, risiede nel mezzo usato per la realizzazione dell’evento criminoso: la dazione o la promessa dell’indebito è l’effetto del timore indotto attraverso l’esercizio di una minaccia o della violenza che determina una coazione psicologica (costrizione) ovvero mediante forme persuasive, di suggestione tacita o anche con atti a contenuto ingannevole (induzione).

La costrizione o l’induzione non si devono identificare nella posizione di superiorità, nell’influenza o nell’autorità che il pubblico ufficiale può vantare in ragione della carica ricoperta o della funzione svolta, occorrendo, invece, ai fini dell’integrazione del reato di concussione, una costrizione o un’induzione qualificata, ovvero prodotta dal pubblico ufficiale con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri[20].

Il requisito della costrizione, che costituisce l’elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, si deve identificare con qualunque violenza morale, attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva nella prospettazione, esplicita o implicita, di un danno ingiusto, recante alla vittima un danno patrimoniale o non patrimoniale[21].

Pertanto, l’emanazione della circolare interpretativa di una norma di legge destinata a disciplinare la funzionalità degli uffici ai quali è indirizzata è inidonea a determinare uno stato di soggezione nei confronti dei cittadini che siano i destinatari dei servizi erogati dai predetti uffici[22].

 

Promessa ed utilità

Nel delitto di concussione la promessa dell’utilità da parte del pubblico agente può mancare di precisi connotati, come nel caso in cui non sia stata precisata la richiesta; infatti, risulta determinante che il soggetto privato concusso si dichiari formalmente disponibile a trasferire al funzionario della P.A. una qualche somma di denaro o una qualche utilità.

L’espressione “altra utilità” di cui all’art. 317 c.p. comprende qualsiasi bene che possa costituire un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, materiale o non materiale, quindi anche un vantaggio non necessariamente economico per il dipendente pubblico, ma comunque giuridicamente apprezzabile; pertanto, tale utilità può consistere sia in un dare quanto in un facere.

Ne discende che anche i favori sessuali possono rientrare pienamente nella categoria delle altre utilità se e in quanto rappresentino un vantaggio per il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che ne ottenga la promessa o l’effettiva prestazione da un privato[23]. Vi è un difforme indirizzo della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione che, ritenendo l’altra utilità affine o, comunque, omogenea al denaro, esclude l’appartenenza dei favori sessuali alla categoria delle altre utilità, ritenendo non sussistente il reato di concussione quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio li ottenga, non ravvisando in siffatti favori un profitto o un vantaggio di carattere economico[24].

Se il pubblico ufficiale richieda profitti meramente sentimentali o piaceri sessuali non è configurabile il reato di concussione, mentre sussiste il delitto di violenza sessuale, se la richiesta sia accompagnata anche da una minaccia o da una violenza (art. 609-bis,  c.p.)[25].

 

Soggetti passivi

Il delitto di concussione offende il prestigio della P.A., comporta il venir meno alla regola della lealtà dei dipendenti pubblici e, parimenti, lede la sfera giuridica di privati per quello che riguarda l’integrità della loro sfera patrimoniale e la loro libertà del consenso. Da ciò deriva che soggetti passivi del delitto di concussione sono la P.A. e il privato che promette o conferisce una somma di denaro o una qualsiasi altra utilità.

Si deve escludere la sussistenza del reato di concussione se la prestazione promessa o effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte del dipendente pubblico, persegua esclusivamente i fini istituzionali dell’amministrazione giovando esclusivamente ad essa, in quanto, in tal caso, non c’è la lesione del buon andamento della P.A. che costituisce l’oggetto tutelato dall’art. 317 c.p.[26].

Soggetto passivo del reato di concussione può essere anche un altro pubblico ufficiale che si venga a trovare in una posizione di inferiorità psicologica rispetto al soggetto agente, soprattutto se si verta nell’ambito di un rapporto gerarchico. E’,  necessario che il soggetto attivo del reato (superiore gerarchico) operi per fini del tutto estranei a quelli perseguiti dalla P.A. e, abusando della propria posizione di supremazia, e perseguendo scopi di carattere personale sia a livello diretto che indiretto[27].

 

 

Tentativo

Per la configurabilità del tentativo di concussione è sufficiente che siano stati posti in essere dal pubblico dipendente atti idonei a costringere  il soggetto passivo a dare o promettere denaro o altre utilità, indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima per effetto del metus publicae potestatis.

L’eventuale mancanza di soggezione, la notevole refrattarietà del soggetto passivo a lasciarsi intimorire e, perfino, l’immediata denuncia del fatto alla competente autorità di polizia o giudiziaria, non escludono la sussistenza del reato. E’, pertanto, sufficiente che la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio abbia generato una situazione idonea anche in astratto a produrre il timore contemplato dall’art. 317 c.p. per integrare il tentativo di concussione.

Quando non vi sia stata da parte del soggetto passivo alcuna dazione di denaro, né una chiara ed inequivoca promessa di denaro, ma solo un comportamento di non espresso rifiuto, ovvero l’allegazione di una indisponibilità finanziaria, si configura un’ipotesi di concussione tentata[28].

Il giudice penale, per accertare il tentativo di concussione, deve avvalersi della c.d. prognosi postuma, che gli impone di collocarsi idealmente nel momento storico in cui è stata realizzata la condotta, al fine di appurare se l’azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio si presentava in concreto adeguata al perseguimento del fine criminoso, tenendo nella giusta considerazione non soltanto la natura dell’azione, ma anche gli effetti da questa prodotti nel soggetto passivo.

 

Consumazione

L’art. 317 c.p. non richiede  che la datio avvenga prima che il pubblico dipendente esaurisca i suoi poteri, in quanto è sufficiente ad integrare il reato la semplice induzione alla promissio, quest’ultima dovendo intervenire quando il soggetto attivo usa abusivamente le proprie potestà. Quindi, il reato di concussione si perfeziona con la promessa che normalmente precede il compimento dell’atto di dazione; quest’ultima, quindi, rappresenta un post factum che serve soltanto alla realizzazione dell’illecito profitto, ma che risulta del tutto irrilevante sul già avvenuto perfezionamento del reato[29].

Per la consumazione del reato di concussione è irrilevante che il soggetto passivo sia costretto o indotto a procurare l’utilità indebita al pubblico ufficiale mediante un facere o un non facere[30].

Al fine di accertare il delitto di concussione, la predisposizione di un’operazione di polizia con la collaborazione e su richiesta della vittima del reato, allo scopo di sorprendere in flagranza il pubblico dipendente disonesto, non ha alcuna rilevanza giuridica per escludere la consumazione, se in precedenza vi sia stata la promessa o la dazione da parte del privato cittadino (soggetto passivo del reato), poiché a tale condizione il reato si considera già consumato[31].

Come si è anche visto in precedenza, la promessa configura la consumazione del reato di concussione, pertanto a nulla rileva la riserva mentale del promittente di non adempiere all’obbligazione assunta in precedenza con il funzionario della P.A.[32].

[1] L’articolo è stato pubblicato sulla Rivista AziendItalia, n. 12/2015.

[2] Cass. Penale, sez. VI, 13 luglio 2011, n. 27444.

[3] Art. 319 – quater  c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità od ei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a  tre anni.

Cass. Penale, SS.UU., 14 marzo 2014, n. 12228; V. VARTOLI, La concussione alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 12228/14, in Rivista penale, 2014, 6, 565;  E. SCARANTINO, L’elemento oggettivo del nuovo delitto di concussione per costrizione e le differenze con il diverso delitto di concussione per induzione, in Cassazione Penale, 2015, 2, IV, 598; M. ORRU’, Concussione ed induzione indebita. Elementi costitutivi e criteri distintivi alla luce delle recenti Sezioni Unite, in Responsabilità civile e previdenza, 2014, 3, II, 806.

[4] Cass. Penale, sez. VI, 3 novembre 2005, n. 39955.

  1. PUNTILLO, Commette il reato di concussione il medico che approfitti dello stato di soggezione psicologica del paziente, in Rivista trimestrale di diritto penale e dell’economia, 2005, 191.

[5] Cass. Penale, sez. VI, 4 febbraio 2003, n. 5355.

[6] Cass. Penale, sez. VI, 9 gennaio 2003, n. 450.

[7] Cass. Penale, sez. VI, 11 giugno 2009, n. 24272; Cass. Penale, sez. VI, 11 gennaio 2008, n. 1393.

[8] Cass. Penale, sez. VI,  22 dicembre 2010, n. 45043; Cass. Penale, sez. VI, 11 giugno 2009, n. 24272.

[9] Cass. Penale, sez. VI, 24 febbraio 2000, n. 2265.

[10] Cass. Penale, sez. VI, 11 giugno 2009, n. 24272.

[11] Cass. Penale, sez. VI, 23 ottobre 1995, n. 10510: nella specie, un vigile urbano induceva la vittima a consegnargli un giro collo d’oro minacciando, in caso negativo, il sequestro dell’autovettura.

[12] Cass. Penale, sez. VI, 19 gennaio 1998, n. 545: è configurabile il reato di concussione anche se gli atti da porre in essere per assecondare il disegno concussorio non possano essere più adottati poiché sia avvenuta la sostituzione del funzionario che, comunque, resti in condizione di far presumere al privato la loro adozione.

[13] Cass. Penale, sez. VI, 29 marzo 2005, n. 12175: nel caso di specie esaminato dalla Suprema Corte, le persone offese dal reato di concussione, non erano a conoscenza della posizione di pubblico ufficiale di un componente di un organismo collegiale designato dall’associazione di categoria alla quale essi stessi appartenevano, ritenendolo avere solo una funzione di rappresentanza fiduciaria all’interno del menzionato organo.

[14] Cass. Penale, sez. VI, 8 aprile 2013, n. 16154.

[15] Cass. Penale, sez. VI, 26 giugno 1996, n. 6385.

[16] Cass. Penale, sez. VI, 20 novembre 2003, n. 44716: nella fattispecie, i vigili urbani avevano richiesto ed ottenuto una somma di denaro e la consegna di merci per consentire a taluni venditori ambulanti abusivi, in quanto privi di regolare licenza di vendita, di continuare a svolgere la loro attività all’interno di un mercato rionale.

[17] Cass. Penale, sez. VI, 28 giugno 2011, n. 25694; Cass. Penale, sez. VI, 3 marzo 2009, n. 9528.

[18] Cass. Penale, sez. VI, 7 luglio 2006, n. 23776: è proprio la volontà prevaricatrice e condizionante del pubblico ufficiale prodotta dall’abuso della qualità o dei poteri che produce la dazione o la promessa indebita da parte del cittadino, diversificandole da altri comportamenti illeciti operanti nell’ambito di alcuni settori della Pubblica amministrazione.

[19]Cass. Penale, Sez. VI, 27 febbraio 2015, n. 26503; Cass. penale, sez. VII, ord. 2 settembre 2014, n. 50482.

[20] Cass. Penale, sez. VI, 6 luglio 2007, n. 26324.

[21] Cass. Penale, sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 7495.

[22] Cass. Penale, sez. VI, 2 dicembre 1997, n. 3621.

[23] Cass. Penale, sez. VI, 3 marzo 2009, n. 9528.

  1. DE AMICIS, Sulla configurabilità del concorso fra delitti di concussione e violenza sessuale con abuso di autorità, in Cassazione Penale, 2001, 4, 1224.

[24] Cass. Penale, sez. VI, 10 dicembre 1993, n. 4773.

[25] L’art. 520 c.p., che prevedeva il reato di congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, è stato abrogato dall’art 1, Legge 15 febbraio 1996, n. 66.

[26] Cass. Penale, sez. VI, 29 luglio 2003, n. 31978.

  1. CALABRO’, Concussione e condotta abusiva del pubblico ufficiale nell’interesse della pubblica amministrazione, in Rivista di Polizia, 2005, 10, 777.

[27] Cass. Penale, sez. VI, 27 febbraio 1997, n. 1894.

[28] Cass. Penale, sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 40518.

[29] Cass. Penale, sez. VI, 4 agosto 2004, n. 33419: la Suprema Corte ha escluso che la corresponsione in distinti momenti, comunque successivi all’accordo, configuri un’ipotesi di concussione continuata.

[30] Cass. Penale, sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 48764: nel caso di specie, il titolare di un esercizio pubblico è stato costretto da un pubblico ufficiale ad esercitare il suo diritto di recesso, non assumendo come dipendente una lavoratrice in prova.

[31] Cass. Penale, sez. VI,  28 gennaio 2013, n. 4158; Cass. Penale, sez. VI,  30 maggio 2012, n. 20914; Cass. Penale, sez. VI,  17 maggio 2012, n. 18997; Cass. Penale, sez. VI, 5 maggio 2011, n. 17303.

[32] Cass. Penale, sez. VI, 23 ottobre 1995, n. 10492.