Giudizio amministrativo – Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – Funzione nomofilattica – Art. 99, comma 4, c.p.a – Principio di diritto – Margini di valutazione dell’astrattezza – Assenza – Rimessione al giudice a quo
Non vi è margine alcuno per valutare il maggiore o minore grado di astrattezza del principio di diritto enunciato da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – in virtù della funzione nomofilattica assegnatale dall’art. 99, comma 4, del c.p.a. – considerato che a questa è rimessa la scelta tra l’integrale definizione della controversia e l’enunciazione di una regula iuris, con rimessione per il resto al giudice a quo.
Massima redatta da Maria Eugenia Civilotti