Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza 24 novembre 2020, n. 26713

Edilizia e urbanistica – Distanze legali tra fabbricati –  Sopravvenuto regolamento edilizio comunale – Sana l’irregolarità in violazione della preesistente disciplina – Fattispecie

In tema di distanze legali tra costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina meno restrittiva, la costruzione, realizzata in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, non può ritenersi illegittima qualora risulti conforme alla nuova disciplina, non potendosi ordinare la demolizione o l’arretramento dell’edificio originariamente illecito che abbia le caratteristiche e i requisiti che ne consentirebbero la costruzione alla stregua della disciplina sopravvenuta. Nella fattispecie, il nuovo regolamento edilizio comunale di Frattamaggiore non prevedeva più una distanza tra i confini.