Corte di Cassazione, sez. I, 25 marzo 2022, n. 9741

Appalto – Ritardato pagamento della stazione appaltante – Interessi moratori – Dies a quo – Individuazione

In sede di appalti pubblici il dies a quo dal quale decorre la data per il pagamento degli interessi di mora coincide con la data in cui l’ente appaltante ha ricevuto le somme da parte dell’ente finanziatore. Infatti, il termine per adempiere all’obbligazione e con esso il momento in cui il credito dell’appaltatore diviene esigibile finisce per coincidere con la disponibilità concreta delle somme accreditate alla stazione appaltante. Pertanto, gli interessi di mora sono dovuti ogniqualvolta la P.A. appaltante, pur avendo ricevuto sollecitamente l’accredito delle somme da parte del soggetto finanziatore, abbia ritardato il versamento nei termini contrattuali pattuiti.