Appalto – Gara – Forniture – Aggiudicazione – Criterio del prezzo più basso – Fattispecie
Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato quando l’oggetto del contratto di appalto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione. Si può quindi affermare, con la consolidata giurisprudenza, che il ricorso al criterio del minor prezzo, in deroga alla generale preferenza accordata all’aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, trovi giustificazione nelle ipotesi in cui si tratti di servizi o forniture per i quali non vi sia alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate, potendosi prescindere da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, ove questa venga fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico (Consiglio di Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n.2126; Consiglio di Stato, sez. V, 10 maggio 2021, n. 3620). Pertanto, è legittima l’aggiudicazione della fornitura di un nuovo battipista attraverso il criterio del prezzo più basso (art. 108, comma 3, d.lgs n. 36/2023) in quanto si tratta di una apparecchiatura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.