Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1214

Industria e commercio – Imprese informatiche – Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale  di cittadini e imprese (SPID) – Gestori dell’identità digitale – Accreditamento – Requisiti – Capitale sociale di minimo di cinque milioni di euro – Art. 10, comma 3, lett. a), D.P.C.M. 24 ottobre 2014 – Illegittimità

E’ illegittimo l’art. 10, comma 3, lett. a), D.P.C.M. 24 ottobre 2014 che, in relazione al Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale  di cittadini e imprese (SPID), ha previsto tra i requisiti per l’accreditamento dei gestori dell’identità di digitale quello del capitale sociale minimo pari a  cinque  milioni di euro. Di fatti, ciò comporterebbe l’esclusione di tutte quelle imprese che già esercitano un’attività di identificazione nello specifico settore di operatività, generando una perdita per la P.A. che, invece, potrebbe contare ab initio, in questo settore, sulla presenza di medie imprese. In buona sostanza, si tratta di un requisito che si rivela sproporzionato rispetto al fine voluto dalla predetta norma regolamentare e che, oltretutto, introduce un ingiustificato sbarramento per l’accesso al mercato di riferimento.