Consiglio di Stato, Sez. V, 13 giugno 2016, n. 2519

Comune e provincia – Comune – Sale giochi autorizzate – Orari di apertura – Limitazioni – Ordinanza sindacale – Legittimità – Condizioni e presupposti

E’ legittima l’ordinanza del sindaco che, disciplina gli orari di apertura delle sale giochi autorizzate, sulla base di indagini effettuate dall’ASL territorialmente competente, introducendo un nuovo regime orario in applicazione del T. U. L. P. S. e stabilendo che i predetti orari devono essere articolati dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni compresi quelli  festivi.