Consiglio di Stato, Sez. V, 14 marzo 2019 n. 1648

Igiene e sanità – Rifiuti – Rimozione a carico dell’A.N.A.S – Ordinanza del sindaco – Legittimità – Bonifica mediante decontaminazione e risanamento igienico – Illegittimità  

E’ legittima l’ordinanza del sindaco che ingiunga all’A.N.A.S. di eliminare i rifiuti abbandonati in un tratto autostradale (art. 14, d.lgs. n. 285 del 1992). Al contempo la stessa ordinanza sindacale è illegittima nella parte in cui ordina all’A.N.A.S. di procedere alla bonifica, decontaminazione e al risanamento igienico del sito in quanto si tratta di adempimenti che esorbitano dalle attività di gestione e pulizia delle strade configurandosi come una misura sanzionatoria per violazione del divieto di abbandonare i rifiuti (art. 192. D.lgs. n. 152 del 2006).