All’interno delle così dette “quote latte”, l’obbligazione di versamento del prelievo risulta solidale. Debitore del prelievo è il produttore mentre l’acquirente svolge soltanto il ruolo di sostituto. Pertanto, il mancato adempimento degli gli obblighi dell’acquirente riguarda il debito del produttore per cui lo Stato riscuote direttamente dal produttore gli importi non saldati dall’acquirente che ne ha effettuato la trattenuta. Si tratta di un vincolo di solidarietà del tutto assimilabile al rapporto che sussiste tra sostituto d’imposta e sostituto in ambito fiscale con obbligo del primo di comunicare al secondo gli adempimenti dall’ente preposto. Di conseguenza gli acquirenti svolgono un semplice ruolo di sostituti dei produttori che in realtà risultano i reali debitori del prelievo e ai quali si deve imputare ogni omissione, ferma restando l’azione civile che potranno eventualmente esercitare verso gli acquirenti per danni discendenti da una loro condotta colposa.