Consiglio di Stato, sez. I, parere 15 luglio 2020, n. 1331

 

Istruzione pubblica – Studente disabile maggiorenne – Scuola secondaria superiore – Prima classe – Iscrizione –  Diniego – Illegittimità – Fattispecie

E’ illegittimo il diniego alla domanda di iscrizione alla prima classe della Scuola secondaria superiore avanzata da un alunno disabile ultra diciottenne in quanto il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, di cui il diritto all’integrazione scolastica costituisce parte integrante, è intrinsecamente connesso allo sviluppo della personalità per il legame esistente tra il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e il diritto all’istruzione (art. 34 Cost.). I predetti diritti garantiti dalla vigente Carta costituzionale hanno trovato pieno riconoscimento nell’art. 26, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nell’art. 2, Primo Protocollo della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, nell’art. 15, Carta Sociale Europea e infine nella Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone disabili.  Nella fattispecie, veniva opposto un diniego alla domanda di iscrizione alla prima classe di un Istituto tecnico economico tecnologico avanzata da un alunno disabile maggiorenne.