Consiglio di Stato, sez. III, 27 luglio 2020, n. 4711

Atto amministrativo – Casse di previdenza dei liberi professionisti – Diritto di accesso – Sussiste – Fattispecie in tema di Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.)

Sussiste il diritto di accedere ai documenti e agli atti della propria Cassa di previdenza da parte del libero professionista regolarmente iscritto che abbia un interesse diretto, concreto e attuale. Nella fattispecie, un giornalista si vedeva illegittimamente negato l’accesso ad atti e documentazione relativa al conferimento del patrimonio immobiliare dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.) al Fondo INPGI Giovanni Amendola. Il giudice amministrativo ha ribadito che la gestione del patrimonio immobiliare non ha natura giuridica privatistica ed è soggetta al controllo della Corte dei Conti. Inoltre, il d.lgs. n. 509/ 1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico delle attività di previdenza e di assistenza svolta dalle Casse previdenziali che quindi continuano a svolgere una funzione pubblicistica finalizzata a tutelare interessi pubblici mentre la loro privatizzazione assume un carattere squisitamente organizzativo.