Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 3 agosto 2020, n. 16598

Lavoro – Infortunio sul lavoro – Indennità – Riconoscimento – Azione giudiziaria –  Prescrizione – Termine triennale – Sospensione – Durante il procedimento per la liquidazione dell’indennità di infortunio

Il termine di prescrizione triennale relativo all’azione processuale volta al riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965) resta sospeso, ex art. 111, comma 2, del predetto D.P.R. n. 1124/1965, per tutta la durata del procedimento amministrativo per  liquidare le indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore (I.N.A.I.L.).