Corte di Cassazione, sez. I, 17 settembre 2020, n. 19327

Condominio – Abusi edilizi – Accertamento compiuto dall’amministratore – Violazione della riservatezza del singolo condomino – Esclusione – Condizioni – Fattispecie

Non viola il diritto alla riservatezza l’amministratore di un condominio che abbia svolto accertamenti per verificare la violazione di norme edilizie e la presenza di potenziali abusi qualora la verifica sia stata effettuata per tutelare la salubrità e la stabilità del fabbricato. Nella fattispecie, l’amministratore aveva richiesto al Comune i titoli edilizi con oggetto taluni lavori svolti dal proprietario nel proprio appartamento consistenti nella realizzazione di un lastrico solare e di talune migliorie.