TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 1 ottobre 2020, n. 4144

Atto amministrativo – Avvocato – Esami di abilitazione all’esercizio della professione forense – Prove scritte – Elaborato con segni grafici apposti e con porzioni estese identiche ad altro elaborato – Annullamento – Legittimità

Legittimamente la commissione degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense annulla l’elaborato di un candidato contenente segni grafici e vaste porzioni identiche a quello di altro candidato fatti quest’ultimi idonei a provare la copiatura e a motivare l’esclusione dalla partecipazione alle prove orali. Del resto una consolidata giurisprudenza ha riconosciuto che le prove per l’esame di avvocato sono un iter finalizzato a garantire l’originalità del prodotto intellettuale del candidato, quale elemento rilevatore del grado di maturità e di preparazione richiesto, anche a garanzia della regolarità dell’esame e nell’interesse della par condicio degli altri partecipanti alle prove del concorso (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2011, n. 3399; Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102). Pertanto, la violazione delle predette finalità sussiste in tutte le ipotesi in cui dalla prova scritta emerga un’impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un’imitazione con carattere pedissequo e fraudolento del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto dalla commissione esaminatrice (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102; Sez. IV, 7 marzo 2005, n. 902).