Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza 24 novembre 2020, n. 26680

Condominio – Realizzazione di un secondo bagno in appartamento privato – Distanze – Art. 889 c.c. – Derogabilità – Fattispecie relativa ad un appartamento di media dimensione

In ambito condominiale  è applicabile la disposizione dell’art. 889 c.c., relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell’immobile, tale da essere adeguata all’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene. Pertanto, la creazione o la modifica di un secondo bagno nelle abitazioni di taglio medio, trattandosi di un’esigenza tanto diffusa da rivestire il carattere dell’essenzialità, giustifica la mancata applicazione dell’art. 889 c.c. negli appartamenti in condominio (cfr. Corte di Cassazione, sez. II, 09 giugno 2009, n. 13313).