Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare, 11 dicembre 2020, n. 7097

Igiene e sanità – Emergenza sanitaria COVID-19 – Cura a base di idrossiclorochina –  Diniego dell’A.I.F.A. –  Sospensione – Immediata utilizzazione – Condizioni e presupposti

Devono essere sospesi gli effetti della nota 22 luglio 2020 dell’Agenzia Italiana del Farmaco (A. I. F.A.) che ha negato l’utilizzo della cura a base di idrossiclorochina nella fase inziale del COVID-19 dietro prescrizione e sotto diretto controllo e responsabilità del medico in quanto non si ritiene sufficiente motivare il citato diniego con la mera perdurante incertezza sull’efficacia terapeutica della predetta cura. Per effetto della ordinanza in esame è consentita la prescrizione, sotto precisa responsabilità e dietro stretto controllo del medico, dell’idrossiclorochina ai pazienti affetti da SARS-CoV-2 nella fase iniziale della malattia.