TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 4 gennaio 2021, n. 25

Appalto – Gara – Forniture – Offerta di prodotti alternativi – Esclusione dell’impresa – Per violazione del principio dell’unicità dell’offerta –  Illegittimità – Fattispecie in tema di stent coronarici

E’ illegittima l’esclusione di un’impresa che abbia offerto prodotti alternativi a quelli oggetto del bando motivata con la violazione del principio di unicità dell’offerta qualora lo stesso bando contempli punteggi in relazione alle diverse caratteristiche dei prodotti offerti dalle ditte concorrenti. Nella fattispecie, il bando di gara con oggetto l’aggiudicazione di una fornitura di stent coronarici per strutture ospedaliere prevedeva specifici punteggi in corrispondenza di apparecchiature con diverse lunghezze legittimando in questo modo l’offerta di dispositivi medici differenziati.