TAR Lombardia, Milano, sez. I, 27 gennaio 2021, n. 252

Appalto – Gara – Progettista – Requisiti – Assenza – Sostituzione – Divieto – Illegittimità – Impresa – Esclusione – Illegittimità

È illegittimo il provvedimento con cui, senza ulteriori valutazioni riferite al caso concreto, la stazione appaltante impedisce all’impresa concorrente di sostituire il progettista indicato in sede di offerta ed esclude l’impresa dalla gara. Infatti, il progettista non è un offerente ma un collaboratore dell’impresa concorrente e la sua sostituzione non genera una modificazione dell’offerta né tantomeno una modificazione soggettiva dell’impresa concorrente. In tale ipotesi si applica il principio di proporzionalità che evita l’esclusione dell’impresa dalla gara di appalto per ragioni imputabili a un soggetto esterno alla struttura aziendale. Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 13/2020.