Consiglio di Stato, sez. IV, 29 gennaio 2021, n. 894

Pubblico impiego – Trasferimento di sede – Per assistere familiare handicappato – Art. 33, comma quinto, L. n. 104/1992 – Domanda – Rigetto – Motivazione generica – Illegittimità

In presenza della domanda con la quale il pubblico dipendente richiede il trasferimento di sede per assistere un parente gravemente handicappato, ai sensi dell’art. 33, comma quinto, L. n. 104/1992, l’amministrazione procedente è titolare di un’ampia potestà discrezionale che non la esime dal motivare adeguatamente il rigetto, pena l’illegittimità del provvedimento adottato, dovendo  valutare attentamente le ragioni ostative al trasferimento riguardanti le specifiche esigenze di servizio sia della sede di appartenenza sia di quella richiesta dal dipendente che devono essere indicate in maniera circostanziata e non generica.