Corte di Cassazione, Sez. VI, 4 febbraio 2021, n. 2653

Famiglia – Coniugi – Separazione – Assegno divorzile alla moglie – Revoca – Legittimità – Presupposti – Individuazione – Fattispecie

A seguito della separazione intervenuta tra coniugi, è legittima la revoca dell’assegno divorzile accordato alla moglie, qualora quest’ultima rinunci senza giustificato motivo a cercare una occupazione lavorativa pur in assenza di patologie e/o di condizioni di salute ostative allo svolgimento di attività lavorative, tenuta in giusta considerazione l’età del coniuge e anche la condizione economica. Nella fattispecie, la donna di quarantasei anni di età aveva già svolto nel recente passato lavori come addetta alle pulizie sia pure occasionalmente, mentre l’assegno divorzile revocato ammontava a complessivi duecento euro al mese.