TAR Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2021, n. 789

Industria e commercio – Emergenza sanitaria COVID-19 – Misure di contrasto e di contenimento – Provvedimento del Prefetto –  Sospensione delle attività di commercio all’ingrosso – Illegittimità –  Risarcimento del danno – Spetta – Presupposti

Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’impresa operante nel settore del commercio all’ingrosso destinataria del provvedimento adottato dal Prefetto in applicazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020  per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 attraverso il quale è stata illegittimamente disposta la immediata sospensione delle  attività qualora la predetta ditta abbia tempestivamente inoltrato alla competente Prefettura l’istanza di prosecuzione del commercio ai sensi dell’art.1, lett. d),  DPCM 22 marzo 2020,  in quanto rientrante nella filiera dei servizi essenziali la cui esecuzione risulta ammessa durante la fase di emergenza sanitaria. Nella fattispecie, con provvedimento, notificato in data 8 aprile 2020, la Prefettura di Napoli, in applicazione del D.P.C.M. del 22 marzo 2020, aveva disposto la sospensione coatta ed immediata delle attività di commercio all’ingrosso di materiale elettrico, svolta da una società presso la propria filiale di Casoria (Napoli).