Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 23 febbraio 2021, n. 4876

Lavoro – Licenziamento – Uso dei giorni di malattia e di assistenza ex l. n. 104/1992 per lavorare – Licenziamento disciplinare –  Legittimità – Fattispecie

E’ legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore dipendente che, durante i giorni di malattia o durante i permessi ottenuti per assistere il coniuge (l. n. 104/1992), svolga attività lavorativa. Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buonafede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. Nella fattispecie, si trattava di una guardia giurata che si esibiva come disc-jockey in una discoteca nei giorni in cui risultava in malattia o durante i permessi ottenuti per assistere la moglie invalida.