Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 2 marzo 2021, n. 5646

Notificazione –  Notificazione attraverso posta elettronica certificata (P.E.C.) – Casella postale piena – Perfezionamento della notificazione – Configurabilità – Fattispecie

La notificazione dell’atto da eseguirsi ad un soggetto che per legge è obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) si considera regolarmente perfezionata con la ricevuta telematica che attesta l’aver trovato piena la casella di posta elettronica certificata, equiparabile alla ricevuta di avvenuta consegna, poiché il mancato inserimento nella predetta casella si configura come un evento imputabile esclusivamente alla condotta del destinatario individuabile nella inadeguata gestione dello spazio telematico destinato alla ricezione e all’archiviazione dei documenti. La giurisprudenza è costante nell’annoverare tra le cause imputabili al destinatario la mancata comunicazione per saturazione della casella di posta elettronica, avendo esplicitamente affermato che il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012 , art. 16, comma 6, convertito in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 47, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114. (Corte Cass. n. 3163/2020Corte Cass. n. 7029/2018; Corte Cass. n. 25968/2016; Corte Cass. n. 13532/2019). Nella fattispecie, si trattava del giudizio con oggetto l’opposizione allo stato passivo del fallimento di un’azienda proposto da due lavoratori dipendenti che richiedevano l’accertamento della illegittimità del licenziamento collettivo.