Corte di Cassazione, Sez. VI, 4 marzo 2021, n. 5932

Famiglia – Coniugi – Separazione – Assegno di mantenimento – Rifiuto di offerte lavorative per inadeguatezza rapportata al titolo di studio posseduto – Effetti – Fattispecie

 

In tema di separazione personale dei coniugi, il rifiuto di offerte di lavoro motivate con la loro inadeguatezza rapportata al titolo di studio posseduto devono essere attentamente valutate dal giudice di merito, in quanto l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile considerare, ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento, dovendosi accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale; donde rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione (cfr.: Corte Cassazione, 19 giugno 2019, n. 16405; Corte Cassazione 9 marzo 2018, n. 5817; Corte Cassazione 13 gennaio 2017, n. 789;Corte  Cassazione 13 gennaio 2017, n. 789). Nella fattispecie, la moglie separata aveva rinunciato alle offerte di lavoro ritenute inadeguate rispetto al titolo di studio posseduto rappresentato da un diploma di laurea e la Corte di appello non ne aveva tenuto conto nel calcolare l’importo dell’assegno di mantenimento.