Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 31 marzo 2021, n. 9004

Famiglia – Matrimonio – Matrimonio religioso – Sentenza ecclesiastica di nullità – Riconoscimento della Corte di appello – Successivo al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili – Conseguenze sul giudizio per determinare l’assegno divorzile

Il riconoscimento da parte della competente Corte di appello dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio civile, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale e ratificata dal Supremo Tribunale della Segnatura, successivo alla sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio non costituisce un ostacolo a proseguire il giudizio con oggetto la domanda per ottenere l’assegno divorzile in quanto non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile.