Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2016, n. 81

Edilizia e urbanistica – Distanze tra costruzioni e dai confini delle proprietà private – Violazione – Risarcimento del danno – Giurisdizione ordinaria –  Riduzione in pristino dello stato dei luoghi – Giurisdizione ordinaria – Rimozione del provvedimento amministrativo invalido – Giurisdizione del giudice amministrativo

Nelle controversie con oggetto le distanze fra costruzioni o le distanze delle costruzioni dai confini, vige il regime della c.d. “doppia tutela”, per cui il soggetto, che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia, è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino dei luoghi nei confronti dell’autore dell’attività edilizia illecita (giurisdizione del giudice ordinario) e, dall’altro, dell’interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell’Amministrazione, con cui tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa, da far valere di fronte al giudice amministrativo.